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VADEMECUM SOSTEGNO |
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INSEGNANTE DI SOSTEGNO E’ un insegnante specializzato che viene assegnato alla classe in cui è inserito l’alunno con disabilità in piena contitolarità con gli altri insegnanti, di cui ha gli stessi diritti e doveri, ed è parte integrante della scuola in cui assume la titolarità
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Legge Quadro n. 104/92, art. 13 comma 3 e 6 e art. 14
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Collabora insieme al Consiglio di Classe, con i genitori e gli specialisti delle strutture territoriali per programmare, attuare e valutare i P.E.P. (Piani Educativi Personalizzati)
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D.P.R. 24/02/94
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Ogni anno, in occasione delle preiscrizioni, la scuola, determinato il numero di alunni con disabilità iscritti, ne valuta la gravità ed i bisogni, tramite il G.L.H. di istituto, e chiede, tramite il C.S.A., all’ufficio scolastico regionale, l’assegnazione di un congruo numero di insegnanti di sostegno specializzati. Attualmente, l’assegnazione dell’insegnante sostegno viene fatta sulla bese del criterio di 1 ogni 138 alunni frequentanti nella provincia; si verifica comunque spesso che i docenti specializzati siano insufficienti e che vengano nominati docenti di ruolo in esubero nelle loro graduatorie.
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Legge 449/97 art. 40
D.M. 331/98, art.41 e 44
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In base alla stessa norma possono essere richieste la riduzione del numero degli alunni per classe e la deroga dell’organico, la cui richiesta deve partire dal Dirigente Scolastico attraverso un progetto specifico, ma la cui concessione è di competenza del Direttore Scolastico Regionale.
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D.M. 141/99 |
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VALUTAZIONE DEGLI ESITI SCOLASTICI Le valutazioni periodiche e finali degli alunni diversamente abili si realizzano attraverso tempi e procedure comuni a tutti gli alunni, e strumenti (pagelle, schede…) realizzati autonomamente dalle singole scuole, nell’ambito dell’autonomia e nel rispetto delle indicazioni nazionali. La descrizione del percorso individualizzato, in alcuni casi ed in particolare nelle situazioni di gravità, richiede specificazioni ed approfondimenti che non trovano spazio nella modulistica generale, ma sono da collocare piuttosto all’interno di incontri periodici tra la famiglia e il gruppo di lavoro e che trovano spazio istituzionale nelle relazioni intermedie e finali degli insegnanti.
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L.104/92, art.16, comma 3 e 4 e T.U. 297/94 art. 318
T.U. 297/94 art. 318
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Nella scuola media superiore è data la possibilità agli alunni di svolgere totalmente o parzialmente i Programmi Ministeriali o di avvalersi di Programmazioni Individualizzate; la decisione in merito all’adozione di programmazioni differenziate viene presa solo con l’esplicito consenso della famiglia; in questo caso la valutazione si riferirà solo ai contenuti e agli obiettivi definiti in sede di programmazione e deve apparire in calce alla pagella ma non nei tabelloni esposti al pubblico la seguente annotazione: “ La presente votazione è riferita al P.E.P. e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell’art. 15 della O.M. n. 90 del 21.05.2001”. L’alunno sarà promosso se seguirà i programmi ministeriali ma sarà solo ammesso alla classe successiva, qualora abbia svolto un piano educativo non conforme agli stessi. |
O.M. n. 90 del 21/05/01 art. 15
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SCANSIONE TEMPORALE DEGLI ADEMPIMENTI ANNUALI PER OGNI ORDINE DI SCUOLA
GENNAIO PER SETTEMBREIscrizioneI genitori all’atto dell’iscrizione o comunque nel passaggio tra un ordine di scuola e l’altro presentano la certificazione (prodotta dal servizio sanitario pubblico) comprendente la Diagnosi Clinica e la Diagnosi Funzionale ed illustrano al Dirigente Scolastico la situazione particolare del/la figlio/a e la storia scolastica.
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D.P.R. 24/02/94
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GENNAIO/FEBBRAIOPreparazione all’ingresso nella scuolaSi sollecita e si concorda la riunione del gruppo di lavoro “…nel periodo immediatamente successivo alle iscrizioni” tra: dirigente scolastico, insegnanti di classe (qualora siano stati già individuati), i docenti di sostegno della scuola di provenienza e di quella che accoglie, operatori dei servizi sanitari e genitori , allo scopo di esaminare ed adeguare il contesto in cui sarà inserito l’alunno/a e di definire i provvedimenti da attivare sulla base delle necessità. Disabilità grave: progetti particolariIl gruppo di lavoro della scuola dovrà attivarsi a predisporre il progetto articolato di integrazione per ottenere l’istituzione di una classe con non più di 20 alunni in presenza di un alunno/a diversamente abile in situazione di gravità. La classe non potrà, in ragione della stessa norma, accogliere un altro alunno, anche con disabilità lieve.
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L.104/92, art.14, comma 1 lett. C
C.M. n. 1 del 04/01/88
D.M. 03/06/99 n. 141 “Formazione delle classi con alunni in situazione di handicap”
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GIUGNO Trasmissione dei materiali informativi per la continuità didattica Al termine dell’anno scolastico, la scuola di provenienzaTrasmette alla scuola di accoglienza il materiale utile alla conoscenza del percorso educativo: - Diagnosi Funzionale (D.F.) - Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) - Piano Educativo Personalizzato (P.E.P.laddove esiste)
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LA SCUOLA SUPERIORE E L’OBBLIGO FORMATIVO E’ confermato dalla Legge Moratti l’obbligo formativo fino al raggiungimento di una qualifica professionale o al 18° anno di età Tirocinio Formativo Nella Scuola Superiore, in particolare negli istituti tecnici e professionali, sono previste per tutti gli studenti forme di tirocinio lavorativo, sulla base di apposite convenzioni tra la scuola e il mondo del lavoro, pubblico e privato. Anche gli alunni diversamente abili possono parteciparvi sulla base del piano educativo individualizzato, anche con modalità opportunamente definite. Valutazione degli esiti scolastici Le valutazioni periodiche e finali degli alunni diversamente abili si realizzano attraverso tempi, procedure comuni a tutti gli alunni, e strumenti (pagelle, schede…) realizzati autonomamente dalle singole scuole, nell’ambito dell’autonomia e nel rispetto delle indicazioni nazionali. La descrizione del percorso individualizzato, in alcuni casi ed in particolare nelle situazioni di gravità, richiede specificazioni e approfondimenti che non si trovano nella modulistica generale, ma che trovano spazio istituzionale nelle relazioni intermedie e finali degli insegnanti. Nelle classi di scuola media superiore, è data la possibilità agli alunni di svolgere totalmente o parzialmente i Programmi Ministeriali o di avvalersi di Piani di studio personalizzati; la decisione relativa all’adozione di programmi individualizzati e de conseguenza della valutazione differenziata può essere presa solo con il consenso della famiglia; pertanto la valutazione si riferirà ai contenuti e agli obiettivi definiti in sede di programmazione e dovrà apparire in calce alla pagella, ma non nei tabelloni esposti al pubblico (a tutela della privacy), la seguente annotazione: “La presente votazione è riferita al P.E.P. e non ai Programmi Ministeriali ed è adottata ai sensi dell’art. 15 della O.M. n. 90 del 21/05/01” L’alunno sarà promosso sulla base del raggiungimento degli obiettivi ministeriali o sarà ammesso alla classe successiva qualora abbia svolto un piano educativo personalizzato.
Esame di stato scuola secondaria di 2° grado Prove equipollenti Nel caso di un candidato con disabilità, che abbia seguito i programmi ministeriali, la prima e la seconda prova possono essere formulate in modo diverso; la commissione con la consulenza, se necessaria, di personale esperto, predispone prove equipollenti a quelle predisposte per glia ltri candidati. I testi delle prove vengono trasmessi al Ministero, anche in Braille, se si tratta di disabilità visiva. Percorso e prove differenziate I candidati che hanno svolto un percorso differenziato e sono stati valutati dal consiglio di Classe con l’attribuzione di voti e crediti relativi a tale percorso, possono svolgere prove differenziate coerenti al percorso svolto. Tali alunni otterranno un attestato con la definizione dei crediti acquisiti. Documento del 15 maggio Nel documento del 15 maggio è necessario riportare i termini del percorso didattico, prove ed eventuali progetti di integrazione scuola-lavoro in coerenza con le modalità seguite nel corso di studi, per permettere alla commissione di impostare la terza prova ed il colloquio |
Legge n. 144/99 art. 68
D.L. n. 40 dl 01/02/96 art. 6 comma 7
Legge 104/92
C.M. 30/01/04
O.M. n. 90 del 21/05/2001 art. 15
L. n. 425 del 10/12/97 art. 6
O.M. n. 38 11/02/99 art. 17
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L’insegnante di sostegno Il docente di sostegno non è automaticamente parte della commissione d’esame, ma può essere chiamato dalla stessa per l’assistenza al candidato. Egli tuttavia, non partecipa alla correzione delle prove e alla valutazione delle stesse; per questo motivo è importante che la commissione disponga di una relazione che illustri ed indichi anche i criteri di valutazione. Diploma-Attestato-Certificazione I candidati che abbiano seguito una programmazione differenziata ed abbiano sostenuto un esame differenziato, non otterranno il diploma ma un attestato finale, relativo al curriculum seguito.
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