IL
MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
E CON
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA
VISTA la legge del 24 giugno 1997, n. 196,
recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione e
in particolare l'art. 18 della predetta legge 24 giugno 1997, n.
196, contenente disposizioni in materia di tirocini formativi e
di orientamento, il cui primo comma stabilisce che, con decreto
del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto
con il Ministro della Pubblica Istruzione e con il Ministro
dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica da
adottarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono emanate disposizioni attuative;
RITENUTO di dare attuazione a tale
prescrizioni;
UDITO il parere del Consiglio di Stato reso
dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 9 marzo 1998;
CONSIDERATO che criteri e modalità dei
rimborsi di cui all'art. 9, comma 1, lettera a) e b), del
presente regolamento non possono costituire oggetto di
disciplina regolamentare, essendo per essi prevista separata
decretazione successiva al regolamento medesimo, a norma
dell'art. 18, comma 1, lettera g), e) dell'art. 26, comma 6,
della sopracitata legge n. 196 del 1997, anche in considerazione
della necessità di verificare le risorse finanziarie
preordinate allo scopo;
DATA comunicazione al Presidente del Consiglio
dei Ministri con nota del 18 marzo 1998;
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Art. 1 Finalità
Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro
nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte
professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro,
sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di
soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi
della legge 31 dicembre 1962, n. 1859
I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono
con i soggetti da essi ospitati ai sensi del comma 1 non
costituiscono rapporti di lavoro I datori di lavoro possono
ospitare tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda, nei
limiti di seguito indicati: aziende con non più di cinque
dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante; con un numero di
dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove,
non più di due tirocinanti contemporaneamente; con più di venti
dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non
superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti
contemporaneamente.
Art. 2 Modalità di attivazione
I tirocini formativi e di orientamento sono promossi, anche su
proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei seguenti soggetti,
anche tra loro associati: agenzie per l'impiego istituite ai sensi
degli artt. 24 e 29 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sezioni
circoscrizionali per l'impiego di cui all'art. 1 della medesima
legge, ovvero strutture, aventi analoghi compiti e funzioni
individuate dalle leggi regionali; università e istituti di
istruzione universitaria statali e non statali abilitati al
rilascio di titoli accademici: provveditorati agli studi;
istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli
di studio con valore legale, anche nell'ambito dei piani di studio
previsti dal vigente ordinamento; centri pubblici o a
partecipazione pubblica di formazione professionale e/o
orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con
la regione o la provincia competente, ovvero accreditati ai sensi
dell'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196; comunità
terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purchè
iscritti negli specifici albi regionali , ove esistenti; servizi
di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici
delegati dalla regione. I tirocini possono essere promossi anche
da istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro,
diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una
specifica autorizzazione, fatta salva la possibilità di revoca,
della regione.
Art. 3 Garanzie assicurative
I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti
contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché
presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità
civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare
anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di
fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di
orientamento. Le regioni possono assumere a proprio carico gli
oneri connessi a dette coperture assicurative. Nel caso in cui i
soggetti promotori delle iniziative di cui all'art. 1 siano le
strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di
politica attiva del lavoro, il datore di lavoro che ospita il
tirocinante può assumere a proprio carico l'onere economico
connesso alla copertura assicurativa INAIL. Ai fini
dell'assicurazione contro gli infortuni del lavoro, il premio
assicurativo è calcolato sulla base del calcolo della
retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo delle
prestazioni INAIL e sulla base del tasso del nove per mille
corrispondente alla voce 0720 della tariffa dei premi, approvata
con decreto ministeriale del 18 giugno 1988.
Art. 4 Tutorato e modalità esecutive
I soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come
responsabile didattico-organizzativo delle attività; i soggetti
che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale
dell'inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento . I tirocini
sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i
soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati. Alla
convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere
allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun
tirocinio, contenente: obiettivi e modalità di svolgimento del
tirocinio assicurando, per gli studenti, il raccordo con i
percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza; i
nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del
responsabile aziendale; gli estremi identificativi delle
assicurazioni di cui all'art. 3; la durata ed il periodo di
svolgimento del tirocinio; il settore aziendale di inserimento.
L'esperienza può svolgersi in più settori operativi della
medesima organizzazione lavorativa. Qualora le esperienze si
realizzino presso una pluralità di aziende, le convenzioni
possono essere stipulate tra il titolare della struttura che
promuove i tirocini e l'associazione di rappresentanza dei datori
di lavoro interessati. E' ammessa la stipula di "convenzioni
quadro" a livello territoriale fra i soggetti istituzionali
competenti a promuovere i tirocini e le associazioni dei datori di
lavoro interessate. I modelli di convenzione e di progetto
formativo e di orientamento cui fare riferimento sono allegati al
presente decreto.
Art. 5 Convenzioni
I soggetti promotori sono tenuti a trasmettere copia della
convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla
regione, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale competente per territorio in materia di
ispezione nonché alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero,
in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Art. 6 Valore dei corsi
Le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e
orientamento possono avere valore di credito formativo e, ove
debitamente certificato dalle strutture promotrici, possono essere
riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore ai fini
dell'erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per
favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.
Art. 7 Durata
I tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima: non
superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari
siano studenti che frequentano la scuola secondaria non superiore
a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori
inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste
di mobilità; non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti
beneficiari siano allievi degli istituti professionali di Stato,
di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti
attività formative post-diploma o post-laurea, anche nei diciotto
mesi successivi al termine degli studi; non superiore a dodici
mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che
frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e
scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di
scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione
post-secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi
successivi al termine degli studi; non superiore a dodici mesi nel
caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai
sensi del comma 1 dell'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381,
con l'esclusione dei soggetti individuati al successivo punto f):
non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori
di handicap. Nel computo dei limiti sopra indicati non si tiene
conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del
servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di
astensione o periodi di astensione obbligatoria per maternità. Le
eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse entro i limiti
massimi di durata indicati nel presente articolo, ferme restando
le procedure previste agli artt. 3, 4 e 5.
Art. 8 Estensibilità ai cittadini stranieri
Le presenti disposizioni sono estese ai cittadini comunitari che
effettuino esperienze professionali in Italia, che nell'ambito di
programmi comunitari, in quanto compatibili con la
regolamentazione degli stessi, nonché ai cittadini
extracomunitari secondo principi di reciprocità e criteri e
modalità da definire mediante decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell'interno, il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
Art. 9 Procedure di rimborso
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
sono stabilite: le modalità e i criteri di ammissione delle
imprese al rimborso totale o parziale egli oneri finanziari
connessi all'attuazione dei progetti di tirocinio previsti
dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, a favore dei
giovani del mezzogiorno presso imprese di regioni del centro e del
nord, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano,
quelli relativi alle spese sostenute per il vitto e l'alloggio del
giovane. Alle finalità del presente comma si provvede nei limiti
delle risorse finanziarie preordinate allo scopo, nell'ambito del
Fondo di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
le modalità e i criteri per il rimborso, ai sensi dell'rt. 26,
comma 6, della legge n. 196 del 1997, degli oneri sostenuti, a
titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dai
soggetti ospitanti nel caso in cui i soggetti promotori dei
tirocini siano le strutture individuate all'art. 2, comma 1, punto
a) del presente decreto; le modalità e le condizioni per la
computabilità, ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482 e
successive modificazioni, dei soggetti portatori di handicap
impiegati nei tirocini, purché questi ultimi siano finalizzati
all'occupazione e siano oggetto di convenzione ai sensi degli artt.
5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 I rimborsi di cui ai
punti a) e b) sono previsti prioritariamente per i progetti di
tirocinio di orientamento e di formazione definiti all'interno di
programmi quadro predisposti dalle regioni, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
nazionale. Resta ferma la possibilità, per le istituzioni
scolastiche, di realizzare esperienze di stage e di tirocinio
incluse nei piani di studio previste dal vigente regolamento.
Art. 10 Norme abrogate
Si intendono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento le seguenti norme: i commi 14;15;16;17 e
18, dell'art. 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
il comma 13, dell'art. 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.
726, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984,
n. 863, nonché l'art. 15, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.