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LEGGE
20 maggio 1970, n. 300
TITOLO I DELLA LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE
ART. 1 - Libertà di opinione. I
lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede
religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare
liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e
delle norme della presente legge.
ART. 2 - Guardie
giurate.
Il datore di lavoro può impiegare le guardie
particolari giurate, di cui agli articoli 133 e
seguenti del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero
773, soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale. Le guardie
giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli
che attengono alla tutela del patrimonio aziendale. È fatto divieto al datore
di lavoro di adibire alla vigilanza sull'attività lavorativa le guardie di cui
al primo comma, le quali non possono accedere nei locali dove si svolge tale
attività, durante lo svolgimento della stessa, se non eccezionalmente per
specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di cui al primo comma. In
caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata delle
disposizioni di cui al presente articolo, l'Ispettorato del lavoro ne promuove
presso il questore la sospensione dal servizio, salvo il provvedimento di revoca
della licenza da parte del prefetto nei casi più gravi.
ART. 3 - Personale di
vigilanza. I nominativi e le mansioni specifiche del
personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa debbono essere
comunicati ai lavoratori interessati.
ART. 4 - Impianti
audiovisivi. È vietato l'uso di
impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a
distanza dell'attività dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di
controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero
dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di
controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati
soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in
mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su
istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove
occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature
esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del
presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali
aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro
un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le
prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti
suddetti.
Contro i provvedimenti
dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il
datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di
queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al
successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del
provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
ART. 5. - Accertamenti
sanitari. Sono vietati accertamenti da parte del datore di
lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore
dipendente.
Il controllo delle assenze per
infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli
istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il
datore di lavoro lo richieda.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare
la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti
specializzati di diritto pubblico.
ART. 6. - Visite personali di
controllo. Le visite personali di controllo sul lavoratore
sono vietate fuorché nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela
del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o
delle materie prime o dei prodotti.
In tali casi le visite personali
potranno essere effettuate soltanto a condizione che siano eseguite all'uscita
dei luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del
lavoratore e che avvengano con l'applicazione di sistemi di selezione automatica
riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori.
Le ipotesi nelle quali possono essere
disposte le visite personali, nonché, ferme restando le condizioni di cui al
secondo comma del presente articolo, le relative modalità debbono essere
concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali aziendali
oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di
accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del
lavoro.
Contro i provvedimenti
dell'Ispettorato del lavoro di cui al precedente comma, il datore di lavoro, le
rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione
interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo articolo 19
possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
ART. 7. - Sanzioni
disciplinari. Le norme disciplinari relative alle sanzioni,
alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed
alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza
dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono
applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove
esistano .
Il datore di lavoro non può adottare
alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli
preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa
.
Il lavoratore potrà farsi assistere
da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce
mandato.
Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966,
n. 604 , non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino
mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere
disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la
sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci
giorni.
In ogni caso, i provvedimenti
disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima
che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che
vi ha dato causa.
Salvo analoghe procedure previste dai
contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità
giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione
disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo
dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la
costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un
rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune
accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del
lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del
collegio.
Qualora il datore di lavoro non
provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a
nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma
precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro
adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla
definizione del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun
effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro
applicazione.
ART. 8. - Divieto di indagini sulle
opinioni. È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini
dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di
effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose
o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della
valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.
ART. 9. - Tutela della salute e
dell'integrità fisica. I lavoratori, mediante loro
rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la
ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la
loro salute e la loro integrità fisica.
ART. 10. - Lavoratori
studenti. I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti
corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di
qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o
comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni
di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non
sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi
settimanali.
I lavoratori studenti, compresi
quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire
di permessi giornalieri retribuiti.
Il datore di lavoro potrà richiedere
la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui
al primo e secondo comma.
ART. 11. - Attività culturali,
ricreative e assistenziali. Le attività culturali, ricreative
ed assistenziali promosse nell'azienda sono gestite da organismi formati a
maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori.
Le rappresentanze sindacali
aziendali, costituite a norma dell'art. 19, hanno diritto di controllare la
qualità del servizio di mensa secondo modalità stabilite dalla contrattazione
collettiva .
ART. 12. - Istituti di
patronato. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale,
riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per
l'adempimento dei compiti di cui al D.Lgs.C.P.S.
29 luglio 1947, n. 804, hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la
loro attività all'interno dell'azienda, secondo le modalità da stabilirsi con
accordi aziendali.
ART. 13. - Mansioni del
lavoratore. L'articolo 2103 del codice civile è sostituito
dal seguente:
“Il prestatore di lavoro deve essere
adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti
alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni
equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della
retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha
diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione
stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per
sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto,
dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre
mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non
per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Ogni patto contrario è
nullo”.
TITOLO II DELLA
LIBERTA' SINDACALE
ART. 14. - Diritto di
associazione e di attività sindacale. Il diritto di costituire associazioni
sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i
lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro.
ART. 15. - Atti
discriminatori. È nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
a) subordinare l'occupazione di un
lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione
sindacale ovvero cessi di farne parte;
b) licenziare un lavoratore,
discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti,
nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della
sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno
sciopero.
Le disposizioni di cui al comma
precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di
discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso.
ART. 16. - Trattamenti
economici collettivi discriminatori. È vietata la concessione di
trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente
dell'articolo 15.
Il pretore, su domanda dei lavoratori
nei cui confronti è stata attuata la discriminazione di cui al comma precedente
o delle associazioni sindacali alle quali questi hanno dato mandato, accertati i
fatti, condanna il datore di lavoro al pagamento, a favore del fondo adeguamento
pensioni, di una somma pari all'importo dei trattamenti economici di maggior
favore illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di un anno.
ART. 17. - Sindacati di
comodo. È fatto divieto ai datori di lavoro ed alle associazioni
di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o
altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori.
art. 18. -
Reintegrazione nel posto di lavoro. (*) I
primi 5 commi hanno così sostituito i commi primo e secondo per effetto
dell’art.1 – Legge n.
108/1990
Ferme restando l'esperibilità delle
procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il
giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi
dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza
giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della
legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che
in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha
avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici
prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di
reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano
altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito
dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole
che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se
ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti,
e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa
alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro.
Ai fini del computo del numero dei
prestatori di lavoro di cui primo comma si tiene conto anche dei lavoratori
assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con
contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente
svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative
fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore.
Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo
grado in linea diretta e in linea collaterale.
Il computo dei limiti occupazionali
di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono
agevolazioni finanziarie o creditizie.
Il giudice con la sentenza di cui al
primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal
lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o
l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di
fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e
al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del
licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura
del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione
globale di fatto.
Fermo restando il diritto al
risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di
lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della
reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di
retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal
ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso il servizio, né
abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della
sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di
lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti.
La sentenza pronunciata nel giudizio
di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.
Nell'ipotesi di licenziamento dei
lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del
sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e
grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga
irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro,
la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
L'ordinanza di cui al comma
precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che
l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto,
quinto e sesto comma del codice di procedura civile.
L'ordinanza può essere revocata con
la sentenza che decide la causa.
Nell'ipotesi di licenziamento dei
lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla
sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non
impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per
ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di
una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore.
TITOLO
III DELL'ATTIVITA' SINDACALE
ART. 19. - Costituzione
delle rappresentanze sindacali aziendali.
Rappresentanze sindacali aziendali
possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva,
nell'ambito:
a) delle associazioni aderenti alle
confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale(1);
b) delle associazioni sindacali, non
affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti
collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità
produttiva(1).
Nell'ambito di aziende con più unità
produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di
coordinamento.
(1) Con D.P.R. 28 luglio 1995, n. 312
(Gazz. Uff. 29 luglio 1995, n. 176), in esito al referendum indetto con D.P.R. 5
aprile 1995 (Gazz. Uff. 11 aprile 1995, n. 85) è stato abrogato l'art. 19, primo
comma, lettera a) nonché l'art. 19, primo comma, lettera b), limitatamente alle
parole “non affiliate alle predette confederazioni” e alle parole “nazionali o
provinciali”, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
L'abrogazione ha effetto decorsi
sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto n. 312 del 1995 nella
Gazzetta Ufficiale.
ART. 20. -
Assemblea.
I lavoratori hanno diritto di
riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori
dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci
ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Migliori
condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva.
Le riunioni - che possono riguardare
la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o
congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva,
con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo
l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di
lavoro.
Alle riunioni possono partecipare,
previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha
costituito la rappresentanza sindacale aziendale.
Ulteriori modalità per l'esercizio
del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di
lavoro, anche aziendali.
ART. 21. -
Referendum. Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito
aziendale lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di referendum, sia
generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti
da tutte le rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di
partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti alla unità produttiva e alla
categoria particolarmente interessata.
Ulteriori modalità per lo svolgimento
del referendum possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro anche
aziendali.
ART. 22. -
Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali
aziendali. Il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti
delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente articolo 19, dei
candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo
nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza.
Le disposizioni di cui al comma
precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 18 si
applicano sino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui è stata
eletta la commissione interna per i candidati nelle elezioni della commissione
stessa e sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è cessato
l'incarico per tutti gli altri.
ART. 23. - Permessi
retribuiti. I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali
di cui all'articolo 19 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a
permessi retribuiti.
Salvo clausole più favorevoli dei
contratti collettivi di lavoro hanno diritto ai permessi di cui al primo comma
almeno:
a) un dirigente per ciascuna
rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a
200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
b) un dirigente ogni 300 o frazione
di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità
produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la
stessa è organizzata;
c) un dirigente ogni 500 o frazione
di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la rappresentanza
sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta
al numero minimo di cui alla precedente lettera b).
I permessi retribuiti di cui al
presente articolo non potranno essere inferiori a otto ore mensili nelle aziende
di cui alle lettere b) e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla
lettera a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori ad un'ora
all'anno per ciascun dipendente.
Il lavoratore che intende esercitare
il diritto di cui al primo comma deve darne comunicazione scritta al datore di
lavoro di regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali
aziendali.
ART. 24. - Permessi non
retribuiti. I dirigenti sindacali aziendali di cui all'articolo 23
hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative
sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore
a otto giorni all'anno.
I lavoratori che intendano esercitare
il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al
datore di lavoro di regola tre giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali
aziendali.
ART. 25. - Diritto di
affissione. Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di
affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di
predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità
produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse
sindacale e del lavoro.
ART. 26. - Contributi
sindacali. I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e
di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali
all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento
dell'attività aziendale.
[Le associazioni sindacali dei
lavoratori hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sul salario nonché sulle
prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali, i contributi sindacali
che i lavoratori intendono loro versare, con modalità stabilite dai contratti
collettivi di lavoro, che garantiscono la segretezza del versamento effettuato
dal lavoratore a ciascuna associazione sindacale] (4) (4/a).
[Nelle aziende nelle quali il
rapporto di lavoro non è regolato da contratti collettivi, il lavoratore ha
diritto di chiedere il versamento del contributo sindacale all'associazione da
lui indicata] (4/a) .
(7/cost)
(4) Comma così sostituito dall'art.
18, L. 23 luglio 1991, n. 223.
(4/a) Il D.P.R. 28 luglio 1995, n.
313 (Gazz. Uff. 29 luglio 1995, n. 176), in esito al referendum indetto con
D.P.R. 5 aprile 1995 (Gazz. Uff. 11 aprile 1995, n. 85), ha abrogato, decorsi
sessanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, l'art. 26,
commi secondo e terzo, L. 20 maggio 1970, n. 300.
(7/cost) La Corte costituzionale, con
ordinanza 23-26 marzo 1998, n. 76 (Gazz. Uff. 1° aprile 1998, n. 13, Serie
speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 26, nel testo risultante dall'abrogazione
parziale dichiarata dal D.P.R. 28 luglio 1995, n. 313, sollevate in riferimento
agli artt. 3 e 39 della Costituzione.
ART. 27. - Locali delle
rappresentanze sindacali aziendali. Il datore di lavoro nelle
unità produttive con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a disposizione
delle rappresentanze sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni,
un idoneo locale comune all'interno dell'unità produttiva o nelle immediate
vicinanze di essa.
Nelle unità produttive con un numero
inferiore di dipendenti le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di
usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro
riunioni.
TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI
ART. 28. -
Repressione della condotta antisindacale. Qualora il datore di
lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio
della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su
ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi
abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento
denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie
informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente
comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente
esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli
effetti.
L'efficacia esecutiva del decreto non
può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore in funzione di giudice
del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del comma
successivo.
Contro il decreto che decide sul
ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti
opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro che decide con
sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli
413 e seguenti del codice di procedura civile.
Il datore di lavoro che non ottempera
al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di
opposizione è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.
L'autorità giudiziaria ordina la
pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo
36 del codice penale.
Se il comportamento di cui al primo
comma è posto in essere da una amministrazione statale o da un altro ente
pubblico non economico, l'azione è proposta con ricorso davanti al pretore
competente per territorio.
Qualora il comportamento
antisindacale sia lesivo anche di situazioni soggettive inerenti al rapporto di
impiego, le organizzazioni sindacali di cui al primo comma, ove intendano
ottenere anche la rimozione dei provvedimenti lesivi delle predette situazioni,
propongono il ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale competente
per territorio, che provvede in via di urgenza con le modalità di cui al primo
comma. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro quindici giorni
dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti allo stesso
tribunale, che decide con sentenza immediatamente esecutiva.
ART. 29. - Fusione delle rappresentanze sindacali
aziendali. Quando le rappresentanze sindacali aziendali di cui
all'articolo 19 si siano costituite nell'ambito di due o più delle associazioni
di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo predetto, nonché nella
ipotesi di fusione di più rappresentanze sindacali, i limiti numerici stabiliti
dall'articolo 23, secondo comma, si intendono riferiti a ciascuna delle
associazioni sindacali unitariamente rappresentate nella unità
produttiva.
Quando la formazione di
rappresentanze sindacali unitarie consegua alla fusione delle associazioni di
cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 19, i limiti numerici
della tutela accordata ai dirigenti di rappresentanze sindacali aziendali,
stabiliti in applicazione dell'articolo 23, secondo comma, ovvero del primo
comma del presente articolo restano immutati.
ART. 30. - Permessi per
i dirigenti provinciali e nazionali. I componenti degli organi
direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all'articolo 19
hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro,
per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.
ART. 31 - Aspettativa
dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche
sindacali provinciali e nazionali. I lavoratori che siano eletti
membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee
regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a
richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata
del loro mandato.
La medesima disposizione si applica
ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e
nazionali.
I periodi di aspettativa di cui ai
precedenti commi sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini
del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della
pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al R.D.L. 4
ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonché a carico
di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza
sostitutive della assicurazione predetta, o che ne comportino comunque
l'esonero.
Durante i periodi di aspettativa
l'interessato, in caso di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a
carico dei competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni
medesime.
Le disposizioni di cui al terzo e al
quarto comma non si applicano qualora a favore dei lavoratori siano previste
forme previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione
all'attività espletata durante il periodo di aspettativa.
ART. 32. - Permessi ai
lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive. I lavoratori
eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale che non chiedano di
essere collocati in aspettativa sono, a loro richiesta, autorizzati ad
assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario all'espletamento
del mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione.
I lavoratori eletti alla carica di
sindaco o di assessore comunale, ovvero di presidente di giunta provinciale o di
assessore provinciale hanno diritto anche a permessi non retribuiti per un
minimo di trenta ore mensili.
TITOLO V
NORME SUL COLLOCAMENTO
ART. 33. - Collocamento. La commissione per il collocamento,
di cui all’articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è costituita
obbligatoriamente presso le sezioni zonali, comunali e frazionali degli Uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione, quando ne facciano richiesta
le organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative.
Alla nomina della commissione
provvede il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione, il quale, nel richiedere la designazione dei rappresentanti dei
lavoratori e dei datori di lavoro, tiene conto del grado di rappresentatività
delle organizzazioni sindacali e assegna loro un termine di 15 giorni, decorso
il quale provvede d'ufficio.
La commissione è presieduta dal
dirigente della sezione zonale, comunale, frazionale, ovvero da un suo delegato,
e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del
presidente.
La commissione ha il compito di
stabilire e di aggiornare periodicamente la graduatoria delle precedenze per
l'avviamento al lavoro, .secondo i criteri di cui al quarto comma
dell’articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
Salvo il caso nel quale sia ammessa
la richiesta nominativa, la sezione di collocamento, nella scelta del lavoratore
da avviare al lavoro, deve uniformarsi alla graduatoria di cui al comma
precedente, che deve essere esposta al pubblico presso la sezione medesima e
deve essere aggiornata ad ogni chiusura dell'ufficio con la indicazione degli
avviati.
Devono altresì essere esposte al
pubblico le richieste numeriche che pervengono dalle ditte.
La commissione ha anche il compito di
rilasciare il nulla osta per l'avviamento al lavoro ad accoglimento di richieste
nominative o di quelle di ogni altro tipo che siano disposte dalle leggi o dai
contratti di lavoro. Nei casi di motivata urgenza, l'avviamento è
provvisoriamente autorizzato dalla sezione di collocamento e deve essere
convalidato dalla commissione di cui al primo comma del presente articolo, entro
dieci giorni. Dei dinieghi di avviamento al lavoro per richiesta nominativa deve
essere data motivazione scritta su apposito verbale in duplice copia, una da
tenere presso la sezione di collocamento e l'altra presso il direttore
dell'Ufficio provinciale del lavoro. Tale motivazione scritta deve essere
immediatamente trasmessa al datore di lavoro richiedente.
Nel caso in cui la commissione neghi
la convalida ovvero non si pronunci entro venti giorni dalla data della
comunicazione di avviamento, gli interessati possono inoltrare ricorso al
direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, il quale decide in via
definitiva, su conforme parere della commissione di cui all’articolo 25 della
legge 29 aprile 1949, n. 264.
I turni di lavoro di cui all’articolo
16 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono stabiliti dalla commissione e in
nessun caso possono essere modificati dalla sezione. Il direttore dell'Ufficio
provinciale del lavoro annulla d'ufficio i provvedimenti di avviamento e di
diniego di avviamento al lavoro in contrasto con le disposizioni di legge.
Contro le decisioni del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro è ammesso
ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Per il passaggio del lavoratore
dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra occorre il nulla osta della
sezione di collocamento competente.
Ai datori di lavoro che non assumono
i lavoratori per il tramite degli uffici di collocamento, sono applicate le
sanzioni previste dall'articolo 38 della presente legge.
Le norme contenute nella legge 29
aprile 1949, n. 264, rimangono in vigore in quanto non modificate dalla presente
legge.
ART. 34. - Richieste
nominative di manodopera. A decorrere dal novantesimo giorno
dall'entrata in vigore della presente legge, le richieste nominative di
manodopera da avviare al lavoro sono ammesse esclusivamente per i componenti del
nucleo familiare del datore di lavoro, per i lavoratori di concetto e per gli
appartenenti a ristrette categorie di lavoratori altamente specializzati, da
stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
sentita la commissione centrale di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.
TITOLO
VI DISPOSIZIONI FINALI E PENALI
ART.
35. - Campo di
applicazione. Per le imprese industriali e commerciali, le
disposizioni del titolo III, ad eccezione del primo comma dell'articolo 27,
della presente legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale,
ufficio o reparto autonomo che occupa più di quindici dipendenti. Le stesse
disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano più di cinque
dipendenti.
Le norme suddette si applicano,
altresì, alle imprese industriali e commerciali che nell'ambito dello stesso
comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel
medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti anche se ciascuna
unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali
limiti.
Ferme restando le norme di cui agli
articoli 1, 8, 9, 14, 15, 16 e 17, i contratti collettivi di lavoro provvedono
ad applicare i principi di cui alla presente legge alle imprese di navigazione
per il personale navigante.
ART. 36. - Obblighi dei
titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere
pubbliche. Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati
ai sensi delle vigenti leggi dallo Stato a favore di imprenditori che esercitano
professionalmente un'attività economica organizzata e nei capitolati di appalto
attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola
esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare
o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria
e della zona.
Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase
di realizzazione degli impianti o delle opere che in quella successiva, per
tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e
creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge.
Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia
accertata dall'Ispettorato del lavoro viene comunicata immediatamente ai
Ministri nella cui amministrazione sia stata disposta la concessione del
beneficio o dell'appalto. Questi adotteranno le opportune determinazioni, fino
alla revoca del beneficio, e nei casi più gravi o nel caso di recidiva potranno
decidere l'esclusione del responsabile, per un tempo fino a cinque anni, da
qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero
da qualsiasi appalto.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si
applicano anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie e creditizie ovvero
di appalti concessi da enti pubblici, ai quali l'Ispettorato del lavoro comunica
direttamente le infrazioni per l'adozione delle sanzioni.
ART. 37. - Applicazione ai dipendenti da enti pubblici. Le
disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro e di
impiego dei dipendenti da enti pubblici che svolgano esclusivamente o
prevalentemente attività economica. Le disposizioni della presente legge si
applicano altresì ai rapporti di impiego dei dipendenti dagli altri enti
pubblici, salvo che la materia sia diversamente regolata da norme
speciali.
ART. 38. - Disposizioni penali. Le violazioni degli articoli
2, 4, 5, 6, 8 e 15, primo comma lettera a), sono punite, salvo che il fatto non
costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 o
con l'arresto da 15 giorni ad un anno.
Nei casi più gravi le pene dell'arresto e
dell'ammenda sono applicate congiuntamente.
Quando per le condizioni economiche del reo,
l'ammenda stabilita nel primo comma può presumersi inefficace anche se applicata
nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.
Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità
giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi
stabiliti dall'articolo 36 del codice penale.
ART. 39. - Versamento
delle ammende al Fondo adeguamento pensioni. L'importo delle
ammende è versato al Fondo adeguamento pensioni dei lavoratori.
ART. 40. - Abrogazione
delle disposizioni contrastanti. Ogni disposizione in contrasto
con le norme contenute nella presente legge è abrogata.
Restano salve le condizioni dei contratti
collettivi e degli accordi sindacali più favorevoli ai lavoratori.
ART. 41 - Esenzioni
fiscali. Tutti gli atti e documenti necessari per la attuazione
della presente legge e per l'esercizio dei diritti connessi, nonché tutti gli
atti e documenti relativi ai giudizi nascenti dalla sua applicazione sono esenti
da bollo, imposte di registro o di qualsiasi altra specie e da tasse
TITOLO
I
DELLA LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE
ART.
1 - Libertà di opinione.
I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche,
sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi
dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il
proprio pensiero, nel rispetto dei principi della
Costituzione e delle norme della presente legge.
ART.
2 - Guardie giurate.
Il datore di lavoro può impiegare le
guardie particolari giurate, di cui
agli articoli 133 e seguenti del testo unico approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, numero 773, soltanto per
scopi di tutela del patrimonio aziendale.
Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori
azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela
del patrimonio aziendale.
È fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla
vigilanza sull'attività lavorativa le guardie di cui al
primo comma, le quali non possono accedere nei locali dove
si svolge tale attività, durante lo svolgimento della
stessa, se non eccezionalmente per specifiche e motivate
esigenze attinenti ai compiti di cui al primo comma.
In caso di inosservanza da parte di una guardia
particolare giurata delle disposizioni di cui al presente
articolo, l'Ispettorato del lavoro ne promuove presso il
questore la sospensione dal servizio, salvo il
provvedimento di revoca della licenza da parte del
prefetto nei casi più gravi.
ART.
3 - Personale di
vigilanza.
I nominativi e le mansioni specifiche del personale
addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa debbono
essere comunicati ai lavoratori interessati.
ART.
4 - Impianti audiovisivi.
È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre
apparecchiature per finalità di controllo a distanza
dell'attività dei lavoratori.
Gli
impianti e le apparecchiature di controllo che siano
richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero
dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la
possibilità di controllo a distanza dell'attività dei
lavoratori, possono essere installati soltanto previo
accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure,
in mancanza di queste, con la commissione interna. In
difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro,
provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra,
le modalità per l'uso di tali impianti.
Per gli
impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano
alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente
articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze
sindacali aziendali o con la commissione interna,
l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge, dettando
all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le
modalità di uso degli impianti suddetti.
Contro i
provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai
precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le
rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di
queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei
lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere,
entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
ART.
5. - Accertamenti
sanitari.
Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro
sulla idoneità e sulla infermità per malattia o
infortunio del lavoratore dipendente.
Il
controllo delle assenze per infermità può essere
effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli
istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a
compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.
Il datore di lavoro ha
facoltà di far controllare la idoneità fisica del
lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti
specializzati di diritto pubblico.
ART.
6. - Visite personali di
controllo.
Le visite personali di controllo sul lavoratore sono
vietate fuorché nei casi in cui siano indispensabili ai
fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione
alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie
prime o dei prodotti.
In tali
casi le visite personali potranno essere effettuate
soltanto a condizione che siano eseguite all'uscita dei
luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la dignità e la
riservatezza del lavoratore e che avvengano con
l'applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti
alla collettività o a gruppi di lavoratori.
Le
ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite
personali, nonché, ferme restando le condizioni di cui al
secondo comma del presente articolo, le relative modalità
debbono essere concordate dal datore di lavoro con le
rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di
queste, con la commissione interna. In difetto di accordo,
su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato
del lavoro.
Contro i
provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro di cui al
precedente comma, il datore di lavoro, le rappresentanze
sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la
commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di
cui al successivo articolo 19 possono ricorrere, entro 30
giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale.
ART.
7. - Sanzioni
disciplinari.
Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle
infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può
essere applicata ed alle procedure di contestazione delle
stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori
mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse
devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi
e contratti di lavoro ove esistano .
Il datore
di lavoro non può adottare alcun provvedimento
disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli
preventivamente contestato l'addebito e senza averlo
sentito a sua difesa .
Il
lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce
mandato.
Fermo
restando quanto disposto dalla legge
15 luglio 1966, n. 604 , non possono essere disposte
sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi
del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere
disposta per un importo superiore a quattro ore della
retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla
retribuzione per più di dieci giorni.
In ogni
caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del
rimprovero verbale non possono essere applicati prima che
siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per
iscritto del fatto che vi ha dato causa.
Salvo
analoghe procedure previste dai contratti collettivi di
lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità
giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata
una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti
giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla
quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la
costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione, di un collegio di conciliazione
ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna
delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo
o, in difetto di accordo, nominato dal direttore
dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta
sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.
Qualora
il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni
dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare
il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al
comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.
Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la
sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione
del giudizio.
Non può
tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari
decorsi due anni dalla loro applicazione.
ART.
8. - Divieto di indagini
sulle opinioni.
È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini
dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del
rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo
di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali
del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini
della valutazione dell'attitudine professionale del
lavoratore.
ART.
9. - Tutela della salute
e dell'integrità fisica.
I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto
di controllare l'applicazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione
di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la
loro integrità fisica.
ART.
10. - Lavoratori studenti.
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi
regolari di studio in scuole di istruzione primaria,
secondaria e di qualificazione professionale, statali,
pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate
al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a
turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la
preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni
di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
I
lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che
devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di
permessi giornalieri retribuiti.
Il datore
di lavoro potrà richiedere la produzione delle
certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui
al primo e secondo comma.
ART.
11. - Attività
culturali, ricreative e assistenziali.
Le attività culturali, ricreative ed assistenziali
promosse nell'azienda sono gestite da organismi formati a
maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori.
Le
rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma
dell'art. 19, hanno diritto di controllare la qualità del
servizio di mensa secondo modalità stabilite dalla
contrattazione collettiva .
ART.
12. - Istituti di
patronato.
Gli istituti di patronato e di assistenza sociale,
riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, per l'adempimento dei compiti di cui al D.Lgs.C.P.S.
29 luglio 1947, n. 804, hanno diritto di svolgere, su
un piano di parità, la loro attività all'interno
dell'azienda, secondo le modalità da stabilirsi con
accordi aziendali.
ART.
13. - Mansioni del
lavoratore.
L'articolo 2103 del codice civile è sostituito dal
seguente:
“Il
prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per
le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla
categoria superiore che abbia successivamente acquisito
ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente
svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel
caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha
diritto al trattamento corrispondente all'attività
svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la
medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di
lavoratore assente con diritto alla conservazione del
posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e
comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere
trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per
comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Ogni
patto contrario è nullo”.
TITOLO
II DELLA LIBERTA' SINDACALE
ART.
14. - Diritto di associazione e di
attività sindacale.
Il diritto di costituire associazioni sindacali, di
aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a
tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro.
ART.
15. - Atti
discriminatori.
È nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
a)
subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione
che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale
ovvero cessi di farne parte;
b)
licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione
di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei
provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti
pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività
sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.
Le
disposizioni di cui al comma precedente si applicano
altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione
politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso.
ART.
16. -
Trattamenti economici collettivi discriminatori.
È vietata la concessione di trattamenti economici di
maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente
dell'articolo 15.
Il
pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è
stata attuata la discriminazione di cui al comma
precedente o delle associazioni sindacali alle quali
questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il
datore di lavoro al pagamento, a favore del fondo
adeguamento pensioni, di una somma pari all'importo dei
trattamenti economici di maggior favore illegittimamente
corrisposti nel periodo massimo di un anno.
ART.
17. -
Sindacati di comodo.
È fatto divieto ai datori di lavoro ed alle associazioni
di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi
finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di
lavoratori.
ART.
18. -
Reintegrazione nel posto di lavoro.
(*) I primi 5 commi hanno
così sostituito i commi primo e secondo per effetto
dell’art.1 – Legge
n. 108/1990
Ferme
restando l'esperibilità delle procedure previste
dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il
giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il
licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta
legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta
causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità
a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro,
imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede,
stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel
quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue
dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di
cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di
reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali
disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro,
imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello
stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle
imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale
occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità
produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali
limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e
non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di
sessanta prestatori di lavoro.
Ai fini
del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui
primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti
con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori
assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per
la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a
tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa
riferimento all'orario previsto dalla contrattazione
collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i
parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in
linea diretta e in linea collaterale.
Il
computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma
non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni
finanziarie o creditizie.
Il
giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il
datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal
lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata
l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità
commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno
del licenziamento sino a quello dell'effettiva
reintegrazione e al versamento dei contributi
assistenziali e previdenziali dal momento del
licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in
ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere
inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di
fatto.
Fermo
restando il diritto al risarcimento del danno così come
previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data
la facoltà di chiedere al datore di lavoro in
sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro,
un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione
globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta
giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro
non abbia ripreso il servizio, né abbia richiesto entro
trenta giorni dalla comunicazione del deposito della
sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente
comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo
spirare dei termini predetti.
La
sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è
provvisoriamente esecutiva.
Nell'ipotesi
di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su
istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui
questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni
stato e grado del giudizio di merito, può disporre con
ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli
elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la
reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
L'ordinanza
di cui al comma precedente può essere impugnata con
reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha
pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo
178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di
procedura civile.
L'ordinanza
può essere revocata con la sentenza che decide la causa.
Nell'ipotesi
di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il
datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al
primo comma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma,
non impugnata o confermata dal giudice che l'ha
pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo,
al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di
una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore.
TITOLO
III DELL'ATTIVITA' SINDACALE
ART.
19. -
Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali.
Rappresentanze
sindacali aziendali possono essere costituite ad
iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva,
nell'ambito:
a) delle
associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale(1);
b) delle
associazioni sindacali, non affiliate alle predette
confederazioni, che siano firmatarie di contratti
collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati
nell'unità produttiva(1).
Nell'ambito
di aziende con più unità produttive le rappresentanze
sindacali possono istituire organi di coordinamento.
(1) Con
D.P.R. 28 luglio 1995, n. 312 (Gazz. Uff. 29 luglio 1995,
n. 176), in esito al referendum indetto con D.P.R. 5
aprile 1995 (Gazz. Uff. 11 aprile 1995, n. 85) è stato
abrogato l'art. 19, primo comma, lettera a) nonché l'art.
19, primo comma, lettera b), limitatamente alle parole
“non affiliate alle predette confederazioni” e alle
parole “nazionali o provinciali”, della legge 20
maggio 1970, n. 300.
L'abrogazione
ha effetto decorsi sessanta giorni dalla data di
pubblicazione del decreto n. 312 del 1995 nella Gazzetta
Ufficiale.
ART.
20. -
Assemblea.
I
lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità
produttiva in cui prestano la loro opera, fuori
dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro,
nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà
corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni
possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva.
Le
riunioni - che possono riguardare la generalità dei
lavoratori o gruppi di essi - sono indette, singolarmente
o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali
nell'unità produttiva, con ordine del giorno su materie
di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di
precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di
lavoro.
Alle
riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore
di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha
costituito la rappresentanza sindacale aziendale.
Ulteriori
modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono
essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche
aziendali.
ART.
21. -
Referendum.
Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale
lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di
referendum, sia generali che per categoria, su materie
inerenti all'attività sindacale, indetti da tutte le
rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con
diritto di partecipazione di tutti i lavoratori
appartenenti alla unità produttiva e alla categoria
particolarmente interessata.
Ulteriori
modalità per lo svolgimento del referendum possono essere
stabilite dai contratti collettivi di lavoro anche
aziendali.
ART.
22. -
Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali
aziendali.
Il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti
delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al
precedente articolo 19, dei candidati e dei membri di
commissione interna può essere disposto solo previo nulla
osta delle associazioni sindacali di appartenenza.
Le
disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi
quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 18 si
applicano sino alla fine del terzo mese successivo a
quello in cui è stata eletta la commissione interna per i
candidati nelle elezioni della commissione stessa e sino
alla fine dell'anno successivo a quello in cui è cessato
l'incarico per tutti gli altri.
ART.
23. -
Permessi retribuiti.
I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di
cui all'articolo 19 hanno diritto, per l'espletamento del
loro mandato, a permessi retribuiti.
Salvo
clausole più favorevoli dei contratti collettivi di
lavoro hanno diritto ai permessi di cui al primo comma
almeno:
a) un
dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale
nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti
della categoria per cui la stessa è organizzata;
b) un
dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per
ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità
produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della
categoria per cui la stessa è organizzata;
c) un
dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della
categoria per cui è organizzata la rappresentanza
sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori
dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla
precedente lettera b).
I
permessi retribuiti di cui al presente articolo non
potranno essere inferiori a otto ore mensili nelle aziende
di cui alle lettere b) e c) del comma precedente; nelle
aziende di cui alla lettera a) i permessi retribuiti non
potranno essere inferiori ad un'ora all'anno per ciascun
dipendente.
Il
lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al
primo comma deve darne comunicazione scritta al datore di
lavoro di regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze
sindacali aziendali.
ART.
24. -
Permessi non retribuiti.
I dirigenti sindacali aziendali di cui all'articolo 23
hanno diritto a permessi non retribuiti per la
partecipazione a trattative sindacali o a congressi e
convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a
otto giorni all'anno.
I
lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al
comma precedente devono darne comunicazione scritta al
datore di lavoro di regola tre giorni prima, tramite le
rappresentanze sindacali aziendali.
ART.
25. - Diritto
di affissione.
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di
affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha
l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i
lavoratori all'interno dell'unità produttiva,
pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di
interesse sindacale e del lavoro.
ART.
26. -
Contributi sindacali.
I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di
svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni
sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza
pregiudizio del normale svolgimento dell'attività
aziendale.
[Le
associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di
percepire, tramite ritenuta sul salario nonché sulle
prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali, i
contributi sindacali che i lavoratori intendono loro
versare, con modalità stabilite dai contratti collettivi
di lavoro, che garantiscono la segretezza del versamento
effettuato dal lavoratore a ciascuna associazione
sindacale] (4) (4/a).
[Nelle
aziende nelle quali il rapporto di lavoro non è regolato
da contratti collettivi, il lavoratore ha diritto di
chiedere il versamento del contributo sindacale
all'associazione da lui indicata] (4/a) .
(7/cost)
(4) Comma
così sostituito dall'art. 18, L. 23 luglio 1991, n. 223.
(4/a) Il
D.P.R. 28 luglio 1995, n. 313 (Gazz. Uff. 29 luglio 1995,
n. 176), in esito al referendum indetto con D.P.R. 5
aprile 1995 (Gazz. Uff. 11 aprile 1995, n. 85), ha
abrogato, decorsi sessanta giorni dalla sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, l'art. 26, commi secondo e
terzo, L. 20 maggio 1970, n. 300.
(7/cost)
La Corte costituzionale, con ordinanza 23-26 marzo 1998,
n. 76 (Gazz. Uff. 1° aprile 1998, n. 13, Serie speciale),
ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 26, nel
testo risultante dall'abrogazione parziale dichiarata dal
D.P.R. 28 luglio 1995, n. 313, sollevate in riferimento
agli artt. 3 e 39 della Costituzione.
ART.
27. - Locali
delle rappresentanze sindacali aziendali.
Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200
dipendenti pone permanentemente a disposizione delle
rappresentanze sindacali aziendali, per l'esercizio delle
loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno
dell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di
essa.
Nelle
unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le
rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di
usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo
per le loro riunioni.
TITOLO
IV DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI
ART.
28. -
Repressione della condotta antisindacale.
Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti
diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà
e della attività sindacale nonché del diritto di
sciopero, su ricorso degli organismi locali delle
associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse,
il pretore del luogo ove è posto in essere il
comportamento denunziato, nei due giorni successivi,
convocate le parti ed assunte sommarie informazioni,
qualora ritenga sussistente la violazione di cui al
presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto
motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del
comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.
L'efficacia
esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla
sentenza con cui il pretore in funzione di giudice del
lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del comma
successivo.
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