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(G. U. n. 47
del 26 Febbraio 2003)
Art. 1.
(Delega
al Governo per la revisione della disciplina dei
servizi pubblici e privati per l'impiego, nonché
in materia di intermediazione e interposizione
privata nella somministrazione di lavoro)
1.
Allo scopo di realizzare un sistema efficace e
coerente di strumenti intesi a garantire
trasparenza ed efficienza al mercato del lavoro
e a migliorare le capacità di inserimento
professionale dei disoccupati e di quanti sono
in cerca di una prima occupazione, con
particolare riguardo alle donne e ai giovani, il
Governo è delegato ad adottare, su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentito il Ministro per le pari opportunità ed
entro il termine di un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi diretti a stabilire, nel
rispetto delle competenze affidate alle regioni
in materia di tutela e sicurezza del lavoro
dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
e degli obiettivi indicati dagli orientamenti
annuali dell'Unione europea in materia di
occupabilità, i princìpi fondamentali in
materia di disciplina dei servizi per l'impiego,
con particolare riferimento al sistema del
collocamento, pubblico e privato, e di
somministrazione di manodopera.
2.
La delega è esercitata nel rispetto dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
snellimento e semplificazione delle procedure di
incontro tra domanda e offerta di lavoro;
b)
modernizzazione e razionalizzazione del sistema
del collocamento pubblico, al fine di renderlo
maggiormente efficiente e competitivo, secondo
una disciplina incentrata su:
1)
rispetto delle competenze previste dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
con particolare riferimento alle competenze
riconosciute alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano;
2)
sostegno e sviluppo dell'attività lavorativa
femminile e giovanile, nonché sostegno al
reinserimento dei lavoratori anziani;
3)
abrogazione di tutte le norme incompatibili con
la nuova regolamentazione del collocamento, ivi
inclusa la legge 29 aprile 1949, n. 264, fermo
restando il regime di autorizzazione o
accreditamento per gli operatori privati ai
sensi di quanto disposto dalla lettera l) e
stabilendo, in materia di collocamento pubblico,
un nuovo apparato sanzionatorio, con previsione
di sanzioni amministrative per il mancato
adempimento degli obblighi di legge;
4)
mantenimento da parte dello Stato delle
competenze in materia di conduzione coordinata
ed integrata del sistema informativo lavoro;
c)
mantenimento da parte dello Stato delle funzioni
amministrative relative alla conciliazione delle
controversie di lavoro individuali e plurime,
nonché alla risoluzione delle controversie
collettive di rilevanza pluriregionale;
d)
mantenimento da parte dello Stato delle funzioni
amministrative relative alla vigilanza in
materia di lavoro, alla gestione dei flussi di
entrata dei lavoratori non appartenenti
all'Unione europea, all'autorizzazione per
attività lavorative all'estero;
e)
mantenimento da parte delle province delle
funzioni amministrative attribuite dal decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
f)
incentivazione delle forme di coordinamento e
raccordo tra operatori privati e operatori
pubblici, ai fini di un migliore funzionamento
del mercato del lavoro, nel rispetto delle
competenze delle regioni e delle province;
g)
ridefinizione del regime del trattamento dei
dati relativi all'incontro tra domanda e offerta
di lavoro, nel rispetto della legge 31 dicembre
1996, n. 675, al fine di evitare
oneri aggiuntivi e ingiustificati rispetto alle
esigenze di monitoraggio statistico; prevenzione
delle forme di esclusione sociale e vigilanza
sugli operatori, con previsione del divieto
assoluto per gli operatori privati e pubblici di
qualsivoglia indagine o comunque trattamento di
dati ovvero di preselezione dei lavoratori,
anche con il loro consenso, in base
all'affiliazione sindacale o politica, al credo
religioso, al sesso, all'orientamento sessuale,
allo stato matrimoniale, o di famiglia, o di
gravidanza, nonché ad eventuali controversie
con i precedenti datori di lavoro. È altresì
fatto divieto di raccogliere, memorizzare o
diffondere informazioni sui lavoratori che non
siano strettamente attinenti alle loro
attitudini professionali e al loro inserimento
lavorativo;
h)
coordinamento delle disposizioni sull'incontro
tra domanda e offerta di lavoro con la
disciplina in materia di lavoro dei cittadini
non comunitari, nel rispetto della normativa
vigente in modo da prevenire l'adozione di forme
di lavoro irregolare, anche minorile, e sommerso
e al fine di semplificare le procedure di
rilascio delle autorizzazioni al lavoro;
h)
eliminazione del vincolo dell'oggetto sociale
esclusivo per le imprese di fornitura di
prestazioni di lavoro temporaneo di cui
all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196,
e per i soggetti di cui all'articolo 10, comma
2, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, e successive modificazioni, garantendo un
periodo transitorio di graduale adeguamento per
le società già autorizzate;
l)
identificazione di un unico regime
autorizzatorio o di accreditamento per gli
intermediari pubblici, con particolare
riferimento agli enti locali, e privati, che
abbiano adeguati requisiti giuridici e
finanziari, differenziato in funzione del tipo
di attività svolta, comprensivo delle ipotesi
di trasferimento della autorizzazione e modulato
in relazione alla natura giuridica
dell'intermediario, con particolare riferimento
alle associazioni non riconosciute ovvero a enti
o organismi bilaterali costituiti da
associazioni dei datori di lavoro e dei
prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative a livello nazionale o
territoriale, ai consulenti del lavoro di cui
alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, nonché
alle università e agli istituti di scuola
secondaria di secondo grado, prevedendo, altresì,
che non vi siano oneri o spese a carico dei
lavoratori, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 7 della Convenzione
dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro
(OIL) del 19 giugno 1997, n. 181,
ratificata dall'Italia in data 1º febbraio
2000;
l)
abrogazione della legge 23 ottobre 1960, n.
1369, e sua sostituzione con una nuova
disciplina basata sui seguenti criteri
direttivi:
1)
autorizzazione della somministrazione di
manodopera, solo da parte dei soggetti
identificati ai sensi della lettera l);
2)
ammissibilità della somministrazione di
manodopera, anche a tempo indeterminato, in
presenza di ragioni di carattere tecnico,
produttivo od organizzativo, individuate dalla
legge o dai contratti collettivi nazionali o
territoriali stipulati da associazioni dei
datori e prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative;
3)
chiarificazione dei criteri di distinzione tra
appalto e interposizione, ridefinendo
contestualmente i casi di comando e distacco,
nonché di interposizione illecita laddove
manchi una ragione tecnica, organizzativa o
produttiva ovvero si verifichi o possa
verificarsi la lesione di diritti inderogabili
di legge o di contratto collettivo applicato al
prestatore di lavoro;
4)
garanzia del regime della solidarietà tra
fornitore e utilizzatore in caso di
somministrazione di lavoro altrui;
5)
trattamento assicurato ai lavoratori coinvolti
nell'attività di somministrazione di manodopera
non inferiore a quello a cui hanno diritto i
dipendenti di pari livello dell'impresa
utilizzatrice;
6)
conferma del regime sanzionatorio civilistico e
penalistico previsto per i casi di violazione
della disciplina della mediazione privata nei
rapporti di lavoro, prevedendo altresì
specifiche sanzioni penali per le ipotesi di
esercizio abusivo di intermediazione privata
nonché un regime sanzionatorio più incisivo
nel caso di sfruttamento del lavoro minorile;
7)
utilizzazione del meccanismo certificatorio di
cui all'articolo 5 ai fini della distinzione
concreta tra interposizione illecita e appalto
genuino, sulla base di indici e codici di
comportamento elaborati in sede amministrativa
che tengano conto della rigorosa verifica della
reale organizzazione dei mezzi e dell'assunzione
effettiva del rischio di impresa da parte
dell'appaltatore;
m)
attribuzione della facoltà ai gruppi di
impresa, individuati ai sensi dell'articolo 2359
del codice civile nonché ai sensi del decreto
legislativo 2 aprile 2002, n. 74, di
delegare lo svolgimento degli adempimenti di cui
all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12,
alla società capogruppo per tutte le società
controllate e collegate, ferma restando la
titolarità delle obbligazioni contrattuali e
legislative in capo alle singole società
datrici di lavoro;
o)
abrogazione espressa di tutte le normative,
anche se non espressamente indicate nelle
lettere da a) a n), che sono
direttamente o indirettamente incompatibili con
i decreti legislativi emanati ai sensi del
presente articolo;
p)
revisione del decreto legislativo 2 febbraio
2001, n. 18, che ha modificato l'articolo
2112 del codice civile in tema di trasferimento
d'azienda, al fine di armonizzarlo con la
disciplina contenuta nella presente delega,
basata sui seguenti criteri direttivi:
1)
completo adeguamento della disciplina vigente
alla normativa comunitaria, anche alla luce del
necessario coordinamento con la legge 1º marzo
2002, n. 39, che dispone il recepimento
della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12
marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative al
mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso
di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o
di parti di imprese o di stabilimenti;
2)
previsione del requisito dell'autonomia
funzionale del ramo di azienda nel momento del
suo trasferimento;
3)
previsione di un regime particolare di
solidarietà tra appaltante e appaltatore, nei
limiti di cui all'articolo 1676 del codice
civile, per le ipotesi in cui il contratto di
appalto sia connesso ad una cessione di ramo di
azienda;
q)
redazione, entro ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, di uno o
più testi unici delle normative e delle
disposizioni in materia di mercato del lavoro e
incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Art.
2.
(Delega
al Governo in materia di riordino dei contratti
a contenuto formativo e di tirocinio)
1.
Il Governo è delegato ad adottare, su proposta
del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentito il Ministro per le pari
opportunità, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica, con il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della
ricerca e con il Ministro per gli affari
regionali, entro il termine di sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi diretti a
stabilire, nel rispetto delle competenze
affidate alle regioni in materia di tutela e
sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3, e degli obiettivi
indicati dagli orientamenti annuali dell'Unione
europea in materia di occupazione, la revisione
e la razionalizzazione dei rapporti di lavoro
con contenuto formativo, nel rispetto dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
conformità agli orientamenti comunitari in
materia di aiuti di Stato alla occupazione;
b)
attuazione degli obiettivi e rispetto dei
criteri di cui all'articolo 16, comma 5, della
legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di
riordinare gli speciali rapporti di lavoro con
contenuti formativi, così da valorizzare
l'attività formativa svolta in azienda,
confermando l'apprendistato come strumento
formativo anche nella prospettiva di una
formazione superiore in alternanza tale da
garantire il raccordo tra i sistemi della
istruzione e della formazione, nonché il
passaggio da un sistema all'altro e,
riconoscendo nel contempo agli enti bilaterali e
alle strutture pubbliche designate competenze
autorizzatorie in materia, specializzando il
contratto di formazione e lavoro al fine di
realizzare l'inserimento e il reinserimento
mirato del lavoratore in azienda;
c)
individuazione di misure idonee a favorire forme
di apprendistato e di tirocinio di impresa al
fine del subentro nella attività di impresa;
d)
revisione delle misure di inserimento al lavoro,
non costituenti rapporto di lavoro, mirate alla
conoscenza diretta del mondo del lavoro con
valorizzazione dello strumento convenzionale fra
le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, il sistema formativo e le
imprese, secondo modalità coerenti con quanto
previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 24
giugno 1997, n. 196, prevedendo una durata
variabile fra uno e dodici mesi ovvero fino a
ventiquattro mesi per i soggetti disabili, in
relazione al livello di istruzione, alle
caratteristiche della attività lavorativa e al
territorio di appartenenza nonché, con
riferimento ai soggetti disabili, anche in base
alla natura della menomazione e all'incidenza
della stessa sull'allungamento dei tempi di
apprendimento in relazione alle specifiche
mansioni in cui vengono inseriti, e prevedendo
altresì la eventuale corresponsione di un
sussidio in un quadro di razionalizzazione delle
misure di inserimento non costituenti rapporti
di lavoro;
e)
orientamento degli strumenti definiti ai
sensi dei princìpi e dei criteri direttivi di
cui alle lettere b), c) e d), nel
senso di valorizzare l'inserimento o il
reinserimento al lavoro delle donne,
particolarmente di quelle uscite dal mercato del
lavoro per l'adempimento di compiti familiari e
che desiderino rientrarvi, al fine di superare
il differenziale occupazionale tra uomini e
donne;
f)
semplificazione e snellimento delle procedure di
riconoscimento e di attribuzione degli incentivi
connessi ai contratti a contenuto formativo,
tenendo conto del tasso di occupazione femminile
e prevedendo anche criteri di automaticità;
g)
rafforzamento dei meccanismi e degli strumenti
di monitoraggio e di valutazione dei risultati
conseguiti, anche in relazione all'impatto sui
livelli di occupazione femminile e sul tasso di
occupazione in generale, per effetto della
ridefinizione degli interventi di cui al
presente articolo da parte delle amministrazioni
competenti e tenuto conto dei criteri che
saranno determinati dai provvedimenti attuativi,
in materia di mercato del lavoro, della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
h)
sperimentazione di orientamenti, linee-guida e
codici di comportamento, al fine di determinare
i contenuti dell'attività formativa, concordati
da associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale e territoriale, anche
all'interno di enti bilaterali, ovvero, in
difetto di accordo, determinati con atti delle
regioni, d'intesa con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali;
i)
rinvio ai contratti collettivi stipulati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative, a livello
nazionale, territoriale e aziendale, per la
determinazione, anche all'interno degli enti
bilaterali, delle modalità di attuazione
dell'attività formativa in azienda.
Art.
3.
(Delega
al Governo in materia di riforma della
disciplina del lavoro a tempo parziale)
1.
Il Governo è delegato ad adottare, su proposta
del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentito il Ministro per le pari
opportunità, entro il termine di un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi, con esclusione
dei rapporti di lavoro alle dipendenze di
amministrazioni pubbliche, recanti norme per
promuovere il ricorso a prestazioni di lavoro a
tempo parziale, quale tipologia contrattuale
idonea a favorire l'incremento del tasso di
occupazione e, in particolare, del tasso di
partecipazione delle donne, dei giovani e dei
lavoratori con età superiore ai 55 anni, al
mercato del lavoro, nel rispetto dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a)
agevolazione del ricorso a prestazioni di lavoro
supplementare nelle ipotesi di lavoro a tempo
parziale cosiddetto orizzontale, nei casi e
secondo le modalità previsti da contratti
collettivi stipulati da associazioni dei datori
e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative su scala nazionale o
territoriale, anche sulla base del consenso del
lavoratore interessato in carenza dei predetti
contratti collettivi;
b)
agevolazione del ricorso a forme flessibili ed
elastiche di lavoro a tempo parziale nelle
ipotesi di lavoro a tempo parziale cosiddetto
verticale e misto, anche sulla base del consenso
del lavoratore interessato in carenza dei
contratti collettivi di cui alla lettera a),
e comunque a fronte di una maggiorazione
retributiva da riconoscere al lavoratore;
c)
estensione delle forme flessibili ed
elastiche anche ai contratti a tempo parziale a
tempo determinato;
d)
previsione di norme, anche di natura
previdenziale, che agevolino l'utilizzo di
contratti a tempo parziale da parte dei
lavoratori anziani al fine di contribuire alla
crescita dell'occupazione giovanile anche
attraverso il ricorso a tale tipologia
contrattuale;
e)
abrogazione o integrazione di ogni disposizione
in contrasto con l'obiettivo della
incentivazione del lavoro a tempo parziale,
fermo restando il rispetto dei princìpi e delle
regole contenute nella direttiva 97/81/CE del
Consiglio, del 15 dicembre 1997;
f)
affermazione della computabilità pro rata
temporis in proporzione dell'orario svolto
dal lavoratore a tempo parziale, in relazione
all'applicazione di tutte le norme legislative e
clausole contrattuali a loro volta collegate
alla dimensione aziendale intesa come numero dei
dipendenti occupati in ogni unità produttiva;
g)
integrale estensione al settore agricolo del
lavoro a tempo parziale.
Art.
4.
(Delega
al Governo in materia di disciplina delle
tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo,
coordinato e continuativo, occasionale,
accessorio e a prestazioni ripartite)
1.
Il Governo è delegato ad adottare, su proposta
del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, entro il termine di un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi recanti disposizioni
volte alla disciplina o alla razionalizzazione
delle tipologie di lavoro a chiamata,
temporaneo, coordinato e continuativo,
occasionale, accessorio e a prestazioni
ripartite, nel rispetto dei seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a)
riconoscimento di una congrua indennità
cosiddetta di disponibilità a favore del
lavoratore che garantisca nei confronti del
datore di lavoro la propria disponibilità allo
svolgimento di prestazioni di carattere
discontinuo o intermittente, così come
individuate dai contratti collettivi stipulati
da associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative su
scala nazionale o territoriale o, in via
provvisoriamente sostitutiva, per decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
ed in ogni caso prevedendosi la possibilità di
sperimentazione di detta tipologia contrattuale
anche per prestazioni rese da soggetti in stato
di disoccupazione con meno di 25 anni di età
ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età
che siano stati espulsi dal ciclo produttivo in
funzione di processi di riduzione o
trasformazione di attività o di lavoro e
iscritti alle liste di mobilità e di
collocamento; eventuale non obbligatorietà per
il prestatore di rispondere alla chiamata del
datore di lavoro, non avendo quindi titolo a
percepire la predetta indennità ma con diritto
di godere di una retribuzione proporzionale al
lavoro effettivamente svolto;
b)
con riferimento alle prestazioni di lavoro
temporaneo, completa estensione al settore
agricolo del lavoro temporaneo tramite agenzia,
con conseguente applicabilità degli oneri
contributivi di questo settore;
1)
ricorso alla forma del lavoro a tempo
determinato di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368,
ovvero alla forma della fornitura di lavoro
temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196,
anche per soddisfare le quote obbligatorie di
assunzione di lavoratori disabili di cui alla
legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo il
principio pro rata temporis;
2)
completa estensione al settore agricolo del
lavoro temporaneo tramite agenzia, con
conseguente applicabilità degli oneri
contributivi di questo settore;
c)
con riferimento alle collaborazioni coordinate e
continuative:
1)
previsione della stipulazione dei relativi
contratti mediante un atto scritto da cui
risultino la durata, determinata o
determinabile, della collaborazione, la
riconducibilità di questa a uno o più progetti
o programmi di lavoro o fasi di esso, resi con
lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo
di subordinazione, nonché l'indicazione di un
corrispettivo, che deve essere proporzionato
alla qualità e quantità del lavoro;
2)
differenziazione rispetto ai rapporti di lavoro
meramente occasionali, intendendosi per tali i
rapporti di durata complessiva non superiore a
trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo
stesso committente, salvo che il compenso
complessivo per lo svolgimento della prestazione
sia superiore a 5.000 euro;
3)
riconduzione della fattispecie a uno o più
progetti o programmi di lavoro o fasi di esso;
4)
previsione di tutele fondamentali a presidio
della dignità e della sicurezza dei
collaboratori, con particolare riferimento a
maternità, malattia e infortunio, nonché alla
sicurezza nei luoghi di lavoro, anche nel quadro
di intese collettive;
5)
previsione di un adeguato sistema sanzionatorio
nei casi di inosservanza delle disposizioni di
legge;
6)
ricorso, ai sensi dell'articolo 5, ad adeguati
meccanismi di certificazione della volontà
delle parti contraenti;
d)
ammissibilità di prestazioni di lavoro
occasionale e accessorio, in generale e con
particolare riferimento a opportunità di
assistenza sociale, rese a favore di famiglie e
di enti senza fini di lucro, da disoccupati di
lungo periodo, altri soggetti a rischio di
esclusione sociale o comunque non ancora entrati
nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di
uscirne, regolarizzabili attraverso la tecnica
di buoni corrispondenti a un certo ammontare di
attività lavorativa, ricorrendo, ai sensi
dell'articolo 5, ad adeguati meccanismi di
certificazione;
e)
ammissibilità di prestazioni ripartite fra due
o più lavoratori, obbligati in solido nei
confronti di un datore di lavoro, per
l'esecuzione di un'unica prestazione lavorativa.
f)
configurazione specifica come prestazioni che
esulano dal mercato del lavoro e dagli obblighi
connessi delle prestazioni svolte in modo
occasionale o ricorrente di breve periodo, a
titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione
morale senza corresponsione di compensi, salve
le spese di mantenimento e di esecuzione dei
lavori, e con particolare riguardo alle attività
agricole.
Art.
5.
(Delega
al Governo in materia di certificazione dei
rapporti di lavoro)
1.
Al fine di ridurre il contenzioso in materia di
qualificazione dei rapporti di lavoro, con
esclusione dei rapporti di lavoro alle
dipendenze di amministrazioni pubbliche, il
Governo è delegato ad adottare, su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
entro il termine di un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi recanti disposizioni in
materia di certificazione del relativo contratto
stipulato tra le parti, nel rispetto dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
carattere volontario e sperimentale della
procedura di certificazione;
b)
individuazione dell'organo preposto alla
certificazione del rapporto di lavoro in enti
bilaterali costituiti a iniziativa di
associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative,
ovvero presso strutture pubbliche aventi
competenze in materia, o anche università;
c)
definizione delle modalità di organizzazione
delle sedi di certificazione e di tenuta della
relativa documentazione;
d)
indicazione del contenuto e della procedura di
certificazione;
e)
attribuzione di piena forza legale al contratto
certificato ai sensi della procedura di cui alla
lettera d), con esclusione della
possibilità di ricorso in giudizio se non in
caso di erronea qualificazione del programma
negoziale da parte dell'organo preposto alla
certificazione e di difformità tra il programma
negoziale effettivamente realizzato dalle parti
e il programma negoziale concordato dalle parti
in sede di certificazione;
f)
previsione di espletare il tentativo
obbligatorio di conciliazione previsto
dall'articolo 410 del codice di procedura civile
innanzi all'organo preposto alla certificazione
quando si intenda impugnare l'erronea
qualificazione dello stesso o la difformità tra
il programma negoziale certificato e la sua
successiva attuazione, prevedendo che gli
effetti dell'accertamento svolto dall'organo
preposto alla certificazione permangano fino al
momento in cui venga provata l'erronea
qualificazione del programma negoziale o la
difformità tra il programma negoziale
concordato dalle parti in sede di certificazione
e il programma attuato. In caso di ricorso in
giudizio, introduzione dell'obbligo in capo
all'autorità giudiziaria competente di
accertare anche le dichiarazioni e il
comportamento tenuto dalle parti davanti
all'organo preposto alla certificazione del
contratto di lavoro;
g)
attribuzione agli enti bilaterali della
competenza a certificare non solo la
qualificazione del contratto di lavoro e il
programma negoziale concordato dalle parti, ma
anche le rinunzie e transazioni di cui
all'articolo 2113 del codice civile a conferma
della volontà abdicativa o transattiva delle
parti stesse;
h)
estensione della procedura di certificazione
all'atto di deposito del regolamento interno
riguardante la tipologia dei rapporti attuati da
una cooperativa ai sensi dell'articolo 6 della
legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive
modificazioni;
i)
verifica dell'attuazione delle disposizioni,
dopo ventiquattro mesi dalla data della loro
entrata in vigore, da parte del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sentite le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
Art.
6.
(Esclusione)
1. Le
disposizioni degli articoli da 1 a 5 non si
applicano al personale delle pubbliche
amministrazioni ove non siano espressamente
richiamate.
Art.
7.
(Disposizioni
concernenti l'esercizio delle deleghe di cui
agli articoli da 1 a 5)
1. Gli
schemi dei decreti legislativi di cui agli
articoli da 1 a 5, deliberati dal Consiglio dei
ministri e corredati da una apposita relazione
cui è allegato il parere della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sentite le associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative dei datori
e prestatori di lavoro, sono trasmessi alle
Camere per l'espressione del parere da parte
delle competenti Commissioni parlamentari
permanenti entro la scadenza del termine
previsto per l'esercizio della relativa delega.
2. In
caso di mancato rispetto del termine per la
trasmissione, il Governo decade dall'esercizio
della delega. Le competenti Commissioni
parlamentari esprimono il parere entro trenta
giorni dalla data di trasmissione. Qualora il
termine per l'espressione del parere decorra
inutilmente, i decreti legislativi possono
essere comunque adottati.
3. Qualora
il termine previsto per il parere delle
Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni
che precedono la scadenza del termine per
l'esercizio della delega o successivamente,
quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.
4.
Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui al comma
1, il Governo può adottare eventuali
disposizioni modificative e correttive con le
medesime modalità e nel rispetto dei medesimi
criteri e princìpi direttivi.
5.
Dall'attuazione delle disposizioni degli
articoli da 1 a 5 non devono derivare oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Art.
8.
(Delega
al Governo per la razionalizzazione delle
funzioni ispettive in materia di previdenza
sociale e di lavoro)
1.
Allo scopo di definire un sistema organico e
coerente di tutela del lavoro con interventi
omogenei, il Governo è delegato ad adottare,
nel rispetto delle competenze affidate alle
regioni, su proposta del Ministro del lavoro
delle politiche sociali ed entro il termine di
un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi
per il riassetto della disciplina vigente sulle
ispezioni in materia di previdenza sociale e di
lavoro, nonché per la definizione di un quadro
regolatorio finalizzato alla prevenzione delle
controversie individuali di lavoro in sede
conciliativa, ispirato a criteri di equità ed
efficienza.
2. La
delega di cui al comma 1 è esercitata nel
rispetto dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a)
improntare il sistema delle ispezioni alla
prevenzione e promozione dell'osservanza della
disciplina degli obblighi previdenziali, del
rapporto di lavoro, del trattamento economico e
normativo minimo e dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale, anche valorizzando
l'attività di consulenza degli ispettori nei
confronti dei destinatari della citata
disciplina;
b)
definizione di un raccordo efficace fra la
funzione di ispezione del lavoro e quella di
conciliazione delle controversie individuali;
c)
ridefinizione dell'istituto della
prescrizione e diffida propri della direzione
provinciale del lavoro;
d)
semplificazione dei procedimenti
sanzionatori amministrativi e possibilità di
ricorrere alla direzione regionale del lavoro;
e)
semplificazione della procedura per la
soddisfazione dei crediti di lavoro correlata
alla promozione di soluzioni conciliative in
sede pubblica;
f)
riorganizzazione dell'attività ispettiva
del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali in materia di previdenza sociale e di
lavoro con l'istituzione di una direzione
generale con compiti di direzione e
coordinamento delle strutture periferiche del
Ministero ai fini dell'esercizio unitario della
predetta funzione ispettiva, tenendo altresì
conto della specifica funzione di polizia
giudiziaria dell'ispettore del lavoro;
g)
razionalizzazione degli interventi ispettivi
di tutti gli organi di vigilanza, compresi
quelli degli istituti previdenziali, con
attribuzione della direzione e del coordinamento
operativo alle direzioni regionali e provinciali
del lavoro sulla base delle direttive adottate
dalla direzione generale di cui alla lettera f).
3. Gli
schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi alle Camere per l'espressione del
parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari permanenti entro la scadenza del
termine previsto per l'esercizio della delega.
Le competenti Commissioni parlamentari esprimono
il parere entro trenta giorni dalla data di
trasmissione. Qualora il termine per
l'espressione del parere decorra inutilmente, i
decreti legislativi possono essere comunque
adottati.
4.
Qualora il termine previsto per il parere delle
Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni
che precedono la scadenza del termine per
l'esercizio della delega o successivamente,
quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.
5.
Entro ventiquattro
mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 1, il Governo può
emanare eventuali disposizioni modificative e
correttive con le medesime modalità di cui ai
commi 3 e 4, attenendosi ai princìpi e ai
criteri direttivi indicati al comma 2.
6.
L'attuazione della delega di cui al presente
articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a
carico della finanza pubblica.
Art.
9.
(Modifiche
alla legge 3 aprile 2001, n. 142)
1.
Alla legge 3 aprile 2001, n. 142, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 1, comma 3, primo periodo, le
parole: «e distinto» sono soppresse;
b)
all'articolo 2, comma 1, dopo il primo
periodo, è inserito il seguente: «L'esercizio
dei diritti di cui al titolo III della citata
legge n. 300 del 1970 trova applicazione
compatibilmente con lo stato di socio
lavoratore, secondo quanto determinato da
accordi collettivi tra associazioni nazionali
del movimento cooperativo e organizzazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente più
rappresentative»;
c)
all'articolo 3, dopo il comma 2, è aggiunto
il seguente:
«2-bis.
In deroga alle disposizioni di cui al comma 1,
le cooperative della piccola pesca di cui alla
legge 13 marzo 1958, n. 250, possono
corrispondere ai propri soci lavoratori un
compenso proporzionato all'entità del pescato,
secondo criteri e parametri stabiliti dal
regolamento interno previsto dall'articolo 6»;
d)
all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal
seguente:
«2.
Il rapporto di lavoro si estingue con il
recesso o l'esclusione del socio deliberati nel
rispetto delle previsioni statutarie e in
conformità con gli articoli 2526 e 2527 del
codice civile. Le controversie tra socio e
cooperativa relative alla prestazione
mutualistica sono di competenza del tribunale
ordinario»;
e)
all'articolo 6, comma 1, le parole: «Entro
nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge» sono sostituite dalle seguenti:
«Entro il 31 dicembre 2003»;
f)
all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: «del
comma 1», sono inserite le seguenti: «nonchè
all'articolo 3, comma 2-bis» e le
parole: «ai trattamenti retributivi ed alle
condizioni di lavoro previsti dai contratti
collettivi nazionali di cui all'articolo 3»
sono sostituite dalle seguenti: «al solo
trattamento economico minimo di cui all'articolo
3, comma 1»;
g)
all'articolo 6 è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«2-bis.
Le cooperative di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera b), della legge 8 novembre 1991,
n. 381, possono definire accordi
territoriali con le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative per
rendere compatibile l'applicazione del contratto
collettivo di lavoro nazionale di riferimento
all'attività svolta. Tale accordo deve essere
depositato presso la direzione provinciale del
lavoro competente per territorio».
Art.
10.
(Modifica
dell'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 1993,
n. 71)
1.
L'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71,
convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151,
è sostituito dal seguente:
«Art.
3. - (Benefici alle imprese artigiane,
commerciali e del turismo). – 1. Per le
imprese artigiane, commerciali e del turismo
rientranti nella sfera di applicazione degli
accordi e contratti collettivi nazionali,
regionali e territoriali o aziendali, laddove
sottoscritti, il riconoscimento di benefici
normativi e contributivi è subordinato
all'integrale rispetto degli accordi e contratti
citati, stipulati dalle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e'
stato redatto dall'amministrazione competente
per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e
3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate
o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note all'art. 1:
- Il testo della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V
della parte seconda della Costituzione), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre
2001, n. 248.
- Il testo della legge 29 aprile 1949, n. 264
(Provvedimenti in materia di avviamento al
lavoro e di assistenza dei lavoratori
involontariamente disoccupati),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1
giugno 1949, n. 125, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, reca: "Conferimento alle regioni e
agli enti locali difunzioni e compiti in
materia di mercato del lavoro, a norma
dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n.
59".
- Il testo della legge 31 dicembre 1996, n.
675 (Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8
gennaio 1997, n. 5, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 2 della legge 24 giugno
1997, n. 196 (Norme in materia di promozione
dell'occupazione), e' il seguente:
"Art. 2 (Soggetti abilitati all'attivita'
di fornitura di prestazioni di lavoro
temporaneo). - 1. L'attivita' di fornitura di
lavoro temporaneo puo' essere esercitata
soltanto da societa' iscritte in apposito albo
istituito presso il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale.
Il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale rilascia, sentita la commissione
centrale per l'impiego, entro sessanta giorni
dalla richiesta e previo accertamento della
sussistenza dei requisiti di cui al comma 2,
l'autorizzazione provvisoria all'esercizio
dell'attivita' di fornitura di prestazioni di
lavoro temporaneo, provvedendo contestualmente
all'iscrizione delle societa' nel predetto
albo. Decorsi due anni il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, su richiesta del
soggetto autorizzato, entro i trenta giorni
successivi rilasciata l'autorizzazione a tempo
indeterminato subordinatamente alla verifica
del corretto andamento dell'attivita' svolta.
2. I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita'
di cui al comma 1 sono i seguenti:
a) la costituzione della societa' nella forma
di societa' di capitali ovvero cooperativa,
italiana o di altro Stato membro dell'Unione
europea; l'inclusione nella denominazione
sociale delle parole: "societa' di
fornitura di lavoro temporaneo";
l'individuazione, quale oggetto esclusivo,
della predetta attivita'; l'acquisizione di un
capitale versato non inferiore a un miliardo
di lire; la sede legale o una sua dipendenza
nel territorio dello Stato o di altro Stato
membro dell'Unione europea;
b) la disponibilita' di uffici e di competenze
professionali idonee allo svolgimento dell'attivita'
di fornitura di manodopera nonche' la garanzia
che l'attivita' interessi un ambito
distribuito ull'intero
territorionazionale e comunque non inferiore a
quattro regioni;
c) a garanzia dei crediti dei lavoratori
assunti con il contratto di cui all'art. 3 e
dei corrispondenti crediti contributivi degli
enti previdenziali, la disposizione, per i
primi due anni, di un deposito cauzionale di
lire 700 milioni presso un istituto di credito
avente sede o dipendenza nel territorio
nazionale o di altro Stato membro dell'Unione
europea;
a decorrere dal terzo anno solare, la
disposizione, in luogo della cauzione, di una
fidejussione bancaria o assicurativa non
inferiore al 5 per cento del fatturato, al
netto dell'imposta sul valore aggiunto,
realizzato nell'anno precedente e comunque non
inferiore a lire 700 milioni;
d) in capo agli amministratori, ai direttori
generali, ai dirigenti muniti di
rappresentanza e ai soci accomandatari:
assenza di condanne penali, anche non
definitive, ivi comprese le sanzioni
sostitutive di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689, per delitti contro il
patrimonio, per delitti contro la fede
pubblica o contro l'economia pubblica, per il
delitto previsto dall'art. 416-bis del codice
penale, o per delitti non colposi per i quali
la legge commini la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a tre anni, per delitti
o contravvenzioni previsti da leggi dirette
alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o,
in ogni caso, previsti da leggi in materia di
lavoro o di previdenza sociale;
assenza, altresi', di sottoposizione alle
misure di prevenzione disposte ai sensi della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge
31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13
settembre 1982, n. 646, e successive
modificazioni.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 puo'
essere concessa anche a societa' cooperative
di produzione e lavoro che, oltre a soddisfare
le condizioni di cui al comma 2, abbiano
almeno cinquanta soci e tra di essi, come
socio sovventore, almeno un fondo mutualistico
per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12
della legge 31 gennaio 1992, n. 9, e che
occupino lavoratori dipendenti per un numero
di giornate non superiore ad un terzo delle
giornate di lavoro effettuate dalla
cooperativa nel suo complesso. Soltanto i
lavoratori dipendenti dalla societa'
cooperativa di produzione e lavoro possono
essere da questa forniti come prestatori di
lavoro temporaneo.
4. I requisiti di cui ai commi 2 e 3 nonche'
le informazioni di cui al comma 7 sono
dichiarati dalla societa' alla camera di
commercio, industria, artigianato e
agricoltura della provincia in cui ha la sede
legale, per l'iscrizione nel registro di cui
all'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
5. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, con decreto da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, stabilisce le modalita' della
presentazione della richiesta di
autorizzazione di cui al comma 1.
6. Il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale svolge vigilanza e controllo sull'attivita'
dei soggetti abilitati alla fornitura di
prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi del
presente articolo e sulla permanenza in capo
ai medesimi soggetti dei requisiti di cui al
comma 2.
7. La societa' comunica all'autorita'
concedente gli spostamenti di sede, l'apertura
delle filiali o succursali, la cessazione
dell'attivita' ed ha inoltre l'obbligo di
fornire all'autorita' concedente tutte le
informazioni da questa richiesta.
8. La disciplina in materia di assunzioni
obbligatorie e l'obbligo di riserva di cui
all'art. 25, comma 1, della legge 23 luglio
1991, n. 223, non si applicano all'impresa
fornitrice con riferimento ai lavoratori da
assumere con contratto per prestazioni di
lavoro temporaneo. I predetti lavoratori non
sono computati ai fini dell'applicazione,
all'impresa fornitrice, delle predette
disposizioni.".
- Il testo dell'art. 10, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 469 del 1997, e' il
seguente:
"2. L'attivita' di mediazione tra domanda
ed offerta di lavoro puo' essere svolta,
previa autorizzazione del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, da imprese o
gruppi di imprese, anche societa' cooperative
con capitale versato non inferiore a 200
milioni di lire nonche' da enti non
commerciali con patrimonio non inferiore a 200
milioni. Fermo restando forme societarie anche
non di capitali, per lo svolgimento di
attivita' di ricerca e selezione nonche' di
supporto alla ricollocazione professionale, il
limite di capitale versato ammonta a lire 50
milioni.".
- Il testo della legge 11 gennaio 1979, n. 12
(Norme per l'ordinamento della professione di
consulente del lavoro), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 1979, n. 20.
- Il testo dell'art. 7 della Convenzione
dell'Organizzazione internazionale del lavoro
(OIL) del
19 giugno 1997, n. 181 (Convenzione sulle
agenzie per l'impiego private), e' il
seguente:
"Art. 7. - 1. Le agenzie per l'impiego
private non devono far pagare ai lavoratori,
direttamente o indirettamente, spese o altri
costi.
2. Nell'interesse dei lavoratori, l'autorita'
competente, previa consultazione delle
organizzazioni di datori di lavoro e di
lavoratori maggiormente rappresentative, puo'
autorizzare deroghe alle disposizioni del
paragrafo 1 di cui sopra per alcune categorie
di lavoratori, e per servizi specificamente
identificati, forniti dalle agenzie per
l'impiego private.
3. Ogni membro che avra' autorizzato deroghe
ai sensi del paragrafo 2 di cui sopra dovra',
nei suoi rapporti a titolo dell'art. 22 della
Costituzione dell'Organizzazione
internazionale del lavoro, fornire
informazioni su tali deroghe ed esplicitarne i
motivi.".
- Il testo della legge 23 ottobre 1960, n.
1369 (Divieto di intermediazione ed
interposizione nelle prestazioni di lavoro e
nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera
negli appalti di opere e di servizi), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25
novembre 1960, n. 289.
- Il testo dell'art. 2359 del codice civile e'
il seguente:
"Art. 2359 (Societa' controllate e
societa' collegate). - Sono considerate
societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa'
dispone della maggioranza dei voti
esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa'
dispone di voti sufficienti per esercitare
un'influenza dominante nell'assemblea
ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza
dominante di un'altra societa' in virtu' di
particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2)
del primo comma si computano anche i voti
spettanti a societa' controllate, a societa'
fiduciarie e a persona interposta;
non si computano i voti spettanti per conto di
terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle
quali un'altra societa' esercita un'influenza
notevole. L'influenza si presume quando
nell'assemblea ordinaria puo' essere
esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in
borsa.".
- Il testo del decreto legislativo 2 aprile
2002, n. 74 (Attuazione della direttiva del
Consiglio del 22 settembre 1994, 94/45/CE,
relativa all'istituzione di un comitato
aziendale europeo o di una procedura per
l'informazione e la consultazione dei
lavoratori nelle imprese e nei gruppi di
imprese di dimensioni comunitarie), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile
2002, n. 96. - Il testo dell'art. 1 della
citata legge n. 12 del 1979, e' il seguente:
"Art. 1 (Esercizio della professione di
consulente del lavoro). - Tutti gli
adempimenti in materia di lavoro, previdenza
ed assistenza sociale dei lavoratori
dipendenti,
quando non sono curati dal datore di lavoro,
direttamente od a mezzo di propri dipendenti,
non possono essere assunti se non da coloro
che siano iscritti nell'albo dei consulenti
del lavoro a norma dell'art. 9 della presente
legge, salvo il disposto del successivo art.
40, nonche' da coloro che siano iscritti negli
albi degli avvocati e procuratori legali, dei
dottori commercialisti, dei ragionieri e
periti commerciali, i quali in tal caso sono
tenuti a darne comunicazione agli ispettorati
del lavoro delle province nel cui ambito
territoriale intendono svolgere gli
adempimenti di cui sopra.
I dipendenti del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale che abbiano prestato
servizio, almeno per quindici anni, con
mansioni di ispettori del lavoro presso gli
ispettorati del lavoro, sono esonerati dagli
esami per l'iscrizione all'albo dei consulenti
del lavoro e dal tirocinio per esercitare tale
attivita'. Il personale di cui al presente
comma non potra' essere iscritto all'albo
della provincia dove ha prestato servizio se
non dopo quattro anni dalla cessazione del
servizio stesso.
Il titolo di consulente del lavoro spetta alle
persone che, munite dell'apposita abilitazione
professionale, sono iscritte nell'albo di cui
all'art. 8 della presente legge.
Le imprese considerate artigiane ai sensi
della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonche' le
altre piccole imprese, anche in forma
cooperativa, possono affidare l'esecuzione
degli adempimenti di cui al primo comma a
servizi o a centri di assistenza fiscale
istituiti dalle rispettive associazioni di
categoria. Tali servizi possono essere
organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro,
anche se dipendenti dalle predette
associazioni.
Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo
e stampa relative agli adempimenti di cui al
primo comma, nonche' per l'esecuzione delle
attivita' strumentali ed accessorie, le
imprese di cui al quarto comma possono
avvalersi anche di centri di elaborazione dati
costituiti e composti esclusivamente da
soggetti iscritti agli albi di cui alla
presente legge con versamento, da parte degli
stessi, della contribuzione integrativa alle
casse di previdenza sul volume di affari ai
fini IVA, ovvero costituiti o promossi dalle
rispettive associazioni di categoria alle
condizioni definite al citato quarto comma. I
criteri di attuazione della presente
disposizione sono stabiliti dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale sentiti i
rappresentanti delle associazioni di categoria
e degli ordini e collegi professionali
interessati. Le imprese con oltre
duecentocinquanta addetti che non si
avvalgono, per le operazioni suddette, di
proprie strutture interne possono demandarle a
centri di elaborazione dati, di
diretta costituzione od esterni, i quali
devono essere in ogni caso assistiti da uno o
piu' soggetti di cui al primo comma.
Presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e' istituito un comitato di
monitoraggio, composto dalle associazioni di
categoria, dai rappresentanti degli ordini e
collegi di cui alla presente legge e delle
organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale, allo
scopo di esaminare i problemi connessi
all'evoluzione professionale ed
occupazionale del settore.".
- Il testo del decreto legislativo 2 febbraio
2001, n. 18 (Attuazione della direttiva
98/50/CE relativa al mantenimento dei diritti
dei lavoratori in caso di trasferimento di
imprese, di stabilimenti o di parti di
stabilimenti), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 21 febbraio 2001, n. 43.
- Il testo della legge 1 marzo 2002, n. 39
(Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee. Legge comunitaria 2001), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo
2002, n. 72, supplemento ordinario.
- Il testo della direttiva 12 marzo 2001, n.
2001/23/CE (Direttiva del Consiglio
concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative al
mantenimento dei diritti dei lavoratori in
caso di trasferimenti di imprese, di
stabilimenti o di parti di imprese o di
stabilimenti), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale C.E. 22 marzo 2001 n. L 82.
- Il testo dell'art. 1676 del codice civile e'
il seguente:
"Art. 1676 (Diritti degli ausiliari
dell'appaltatore verso il committente). -
Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore,
hanno dato la loro attivita' per eseguire
l'opera o per prestare il servizio possono
proporre azione diretta contro il committente
per conseguire quanto e' loro dovuto, fino
alla concorrenza del debito che il committente
ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi
propongono la domanda.".
Note all'art. 2:
- Il testo della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V
della parte seconda della Costituzione), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre
2001, n. 248.
- Il testo dell'art. 16, comma 5, della citata
legge n. 196 del 1997, e' il seguente:
"5. Il Governo emana entro nove mesi
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previo parere delle competenti
commissioni parlamentari, norme regolamentari
ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale
in materia di speciali rapporti di lavoro con
contenuti formativi quali l'apprendistato e il
contratto di formazione e lavoro, allo scopo
di pervenire ad una disciplina organica della materia
secondo criteri di valorizzazione dei
contenuti formativi, con efficiente utilizzo
delle risorse finanziarie vigenti, di
ottimizzazione ai fini della creazione di
occasioni di impiego delle specifiche
tipologiche contrattuali, nonche' di
semplificazione, razionalizzazione e
delegificazione, con abrogazione, ove occorra,
delle norme vigenti. Dovra' altresi' essere
definito, nell'ambito delle suddette norme
regolamentari, un sistema organico di
controlli sulla effettivita'
dell'addestramento e sul reale rapporto tra
attivita' lavorativa e attivita' formativa,
con la previsione di specifiche sanzioni
amministrative per l'ipotesi in cui le
condizioni previste dalla legge non siano
state assicurate.".
- Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche),
e' il seguente:
"2. Per amministrazioni pubbliche si
intendono tutte le amministrazioni dello
Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di
ogni ordine e grado e le istituzioni
educative, le aziende ed amministrazioni dello
Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le
province, i comuni, le comunita' montane, e
loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli istituti autonomi case
popolari, le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e loro associazioni,
tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le
amministrazioni, le aziende e gli enti del
Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le agenzie di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300.".
- Il testo dell'art. 17, della citata legge n.
196 del 1997, e' il seguente:
"Art. 17 (Riordino della formazione
professionale). -
1. Allo scopo di assicurare ai lavoratori
adeguate opportunita' di formazione ed
elevazione professionale anche attraverso
l'integrazione del sistema di formazione
professionale con il sistema scolastico e con
il mondo del lavoro e un piu' razionale
utilizzo delle risorse vigenti, anche
comunitarie, destinate alla formazione
professionale e al fine di realizzare la
semplificazione normativa e di pervenire ad
una disciplina organica della materia, anche
con riferimento ai profili formativi di
speciali rapporti di lavoro quali
l'apprendistato e il contratto di formazione e
lavoro, il presente articolo definisce i
seguenti principi e criteri generali, nel
rispetto dei quali sono adottate norme di
natura regolamentare costituenti la prima fase
di un piu' generale, ampio processo di riforma
della disciplina in materia:
a) valorizzazione della formazione
professionale quale strumento per migliorare
la qualita' dell'offerta di lavoro, elevare le
capacita' competitive del sistema produttivo,
in particolare con riferimento alle medie e
piccole imprese e alle imprese artigiane e
incrementare l'occupazione, attraverso
attivita' di formazione professionale
caratterizzate da moduli flessibili, adeguati
alle diverse realta' produttive locali nonche'
di promozione e aggiornamento professionale
degli imprenditori, dei lavoratori autonomi,
dei soci di cooperative, secondo modalita'
adeguate alle loro rispettive specifiche
esigenze;
b) attuazione dei diversi interventi formativi
anche attraverso il ricorso generalizzato a
stages, in grado di realizzare il raccordo tra
formazione e lavoro e finalizzati a
valorizzare pienamente il momento
dell'orientamento nonche' a favorire un primo
contatto dei giovani con le imprese;
c) svolgimento delle attivita' di formazione
professionale da parte delle regioni e/o delle
province anche in convenzione con istituti di
istruzione secondaria e con enti privati
aventi requisiti predeterminati;
d) destinazione progressiva delle risorse di
cui al comma 5 dell'art. 9 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, agli interventi di formazione dei
lavoratori e degli altri soggetti di cui alla
lettera a) nell'ambito di piani formativi
aziendali o territoriali concordati tra le
parti sociali, con specifico riferimento alla
formazione di lavoratori in costanza di
rapporto di lavoro, di lavoratori collocati in
mobilita', di lavoratori disoccupati per i
quali l'attivita' formativa e' propedeutica
all'assunzione; le risorse di cui alla
presente lettera confluiranno in uno o piu'
fondi nazionali, articolati regionalmente e
territorialmente aventi configurazione
giuridica di tipo privatistico e gestiti con
partecipazione delle parti sociali; dovranno
altresi' essere definiti i meccanismi di
integrazione del fondo di rotazione;
e) attribuzione al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di funzioni propositive ai
|