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LAVORO INTERINALE Norme
in materia di promozione dell'occupazione" |
Legge
196 del 24/6/97 "Norme
in materia di promozione dell'Occupazione"
1. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo è il contratto mediante
il quale un'impresa di fornitura di lavoro temporaneo, di seguito
denominata "impresa fornitrice", iscritta all'albo previsto dall'articolo
2, comma 1, pone uno o più lavoratori, di seguito denominati "prestatori
di lavoro temporaneo", da essa assunti con il contratto previsto
dall'articolo
2. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso:
3. Nei settori dell'agricoltura, privilegiando le attività rivolte allo
sviluppo dell'agricoltura biologica, e dell'edilizia i contratti di
fornitura di lavoro temporaneo potranno essere introdotti in via
sperimentale previa intesa tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori
e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale circa le aree e le modalità della sperimentazione.
4. È vietata la fornitura di lavoro temporaneo:
5. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo è stipulato in forma
scritta e contiene i seguenti elementi:
6. È nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la
facoltà dell'impresa utilizzatrice di assumere il lavoratore al termine
del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo di cui all'articolo 3.
7. Copia del contratto di fornitura è trasmessa dall'impresa fornitrice
alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio entro
dieci giorni dalla stipulazione.
8. I prestatori di lavoro temporaneo non possono superare la percentuale
dei lavoratori, occupati dall'impresa utilizzatrice in forza di contratto
a tempo indeterminato, stabilita dai contratti collettivi nazionali della
categoria di appartenenza dell'impresa stessa, stipulati dai sindacati
comparativamente più rappresentativi.
Art. 2.
2. I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1
sono i seguenti:
4. I requisiti di cui ai commi 2 e 3 nonchè le informazioni di cui al
comma 7 sono dichiarati dalla società alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura della provincia in cui ha la sede legale, per
l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, stabilisce le modalità della presentazione della richiesta di
autorizzazione di cui al comma 1.
6. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge vigilanza e
controllo sull'attività dei soggetti abilitati alla fornitura di
prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi del presente articolo e sulla
permanenza in capo ai medesimi soggetti dei requisiti di cui al comma 2.
7. La società comunica all'autorità concedente gli spostamenti di sede,
l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione dell'attività ed ha
inoltre l'obbligo di fornire all'autorità concedente tutte le informazioni
da questa richieste.
8. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e l'obbligo di
riserva di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.
223, non si applicano all'impresa fornitrice con riferimento ai lavoratori
da assumere con contratto per prestazioni di lavoro temporaneo. I predetti
lavoratori non sono computati ai fini dell'applicazione, all'impresa
fornitrice, delle predette disposizioni.
Art. 3.
1. Il contratto di lavoro per prestazioni di lavoro temporaneo è il
contratto con il quale l'impresa fornitrice assume il lavoratore:
2. Con il contratto di cui al comma 1 il lavoratore temporaneo, per la
durata della prestazione lavorativa presso l'impresa utilizzatrice, svolge
la propria attività nell'interesse nonchè sotto la direzione ed il
controllo dell'impresa medesima; nell'ipotesi di contratto a tempo
indeterminato il lavoratore rimane a disposizione dell'impresa fornitrice
per i periodi in cui non svolge la prestazione lavorativa presso
un'impresa utilizzatrice.
3. Il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo è stipulato in forma
scritta e copia di esso è rilasciata al lavoratore entro 5 giorni dalla
data di inizio della attività presso l'impresa utilizzatrice. Il contratto
contiene i seguenti elementi:
4. Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato,
con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la
durata previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria. Il
lavoratore ha diritto di prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo
di assegnazione, salvo il caso di mancato superamento della prova o della
sopravvenienza di una giusta causa di recesso.
6. È nulla qualsiasi pattuizione che limiti, anche in forma indiretta, la
facoltà del lavoratore di accettare l'assunzione da parte dell'impresa
utilizzatrice dopo la scadenza del contratto di fornitura di prestazioni
di lavoro temporaneo.
Art. 4.
1. Il prestatore di lavoro temporaneo svolge la propria attività secondo
le istruzioni impartite dall'impresa utilizzatrice per l'esecuzione e la
disciplina del rapporto di lavoro ed è tenuto inoltre all'osservanza di
tutte le norme di legge e di contratto collettivo applicate ai lavoratori
dipendenti dall'impresa utilizzatrice.
2. Al prestatore di lavoro temporaneo è corrisposto un trattamento non
inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti di pari livello
dell'impresa utilizzatrice. I contratti collettivi delle imprese
utilizzatrici stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e
corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati
conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o
collegati all'andamento economico dell'impresa.
3. Nel caso in cui il prestatore di lavoro temporaneo sia assunto con
contratto stipulato a tempo indeterminato, nel medesimo è stabilita la
misura dell'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote
orarie, corrisposta dall'impresa fornitrice al lavoratore per i periodi
nei quali il lavoratore stesso rimane in attesa di assegnazione. La misura
di tale indennità è stabilita dal contratto collettivo e comunque non è
inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. La predetta
misura è proporzionalmente ridotta in caso di assegnazione ad attività
lavorativa a tempo parziale.
4. Nel caso in cui la retribuzione percepita dal lavoratore per l'attività
prestata presso l'impresa utilizzatrice, nel periodo di riferimento
mensile, sia inferiore all'importo della indennità di disponibilità di cui
al comma 3, è al medesimo corrisposta la differenza dalla impresa
fornitrice fino a concorrenza del predetto importo.
Art. 5.
1. Per il finanziamento di iniziative di formazione professionale dei
prestatori di lavoro temporaneo di cui alla presente legge, attuate nel
quadro di politiche stabilite nel contratto collettivo applicato alle
imprese fornitrici ovvero, in mancanza, stabilite dalla commissione
prevista dal comma 3, le predette imprese sono tenute a versare un
contributo pari al 5 per cento della retribuzione corrisposta ai
lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3.
2. I contributi di cui al comma 1 sono rimessi ad un Fondo appositamente
costituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per
essere destinati al finanziamento, anche con il concorso delle regioni, di
iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei
lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3. I criteri e le
modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui al presente
comma sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Hanno priorità nei predetti
finanziamenti le iniziative proposte, anche congiuntamente, dalle imprese
fornitrici e dagli enti bilaterali, operanti in ambito categoriale e
costituiti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel
predetto ambito, nonchè dagli enti di formazione professionale di cui
all'articolo 5, secondo comma, lettera b), della legge 21 dicembre 1978,
n. 845.
3. I finanziamenti di cui al comma 2 sono deliberati da una commissione
nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
La commissione, che opera senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato, è composta da un esperto nella materia della formazione
professionale, con funzioni di presidente, da un membro in rappresentanza
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da tre membri in
rappresentanza delle regioni, da tre membri in rappresentanza delle
confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul
piano nazionale e da tre membri delle confederazioni sindacali
maggiormente rappresentative delle imprese fornitrici.
4. Il contratto collettivo applicato alle imprese fornitrici, qualora
preveda un corrispondente adeguamento in aumento del contributo previsto
nel comma 1, può ampliare, a beneficio dei prestatori di lavoro
temporaneo, le finalità di cui al predetto comma 1, con particolare
riferimento all'esigenza di garantire ai lavoratori un sostegno al reddito
nei periodi di mancanza di lavoro. All'adeguamento del contributo
provvede, con decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sulla base delle previsioni del contratto collettivo.
5. I prestatori di lavoro temporaneo accedono alla formazione
professionale presso strutture pubbliche o private, secondo modalità
fissate dalla commissione di cui al comma 3. Tra i lavoratori che chiedono
di partecipare alle iniziative di cui al comma 2 la precedenza di
ammissione è fissata, a parità di requisiti professionali e fatta salva
l'applicazione di criteri diversi fissati dalla commissione di cui al
comma
Art. 6.
1. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro
temporaneo richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi
specifici, l'impresa utilizzatrice ne informa il lavoratore conformemente
a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni ed integrazioni. L'impresa utilizzatrice osserva,
altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di
protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile
per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e
dai contratti collettivi.
4. Il prestatore di lavoro temporaneo ha diritto a fruire di tutti i
servizi sociali ed assistenziali di cui godono i dipendenti dell'impresa
utilizzatrice addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui
godimento sia condizionato all'iscrizione ad associazioni o società
cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio.
5. Il prestatore di lavoro temporaneo non è computato nell'organico
dell'impresa utilizzatrice ai fini dell'applicazione di normative di legge
o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla
materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.
6. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare da parte dell'impresa
fornitrice, l'impresa utilizzatrice comunica alla prima gli elementi che
formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della
legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 7.
1. Al personale dipendente delle imprese fornitrici si applicano i diritti
sindacali previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni.
2. Il prestatore di lavoro temporaneo, per tutta la durata del suo
contratto, ha diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice i
diritti di libertà e di attività sindacale nonchè a partecipare alle
assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.
3. Ai prestatori di lavoro temporaneo della stessa impresa fornitrice, che
operano presso diverse imprese utilizzatrici, compete uno specifico
diritto di riunione secondo la normativa vigente e con le modalità
specifiche determinate dalla contrattazione collettiva.
Art. 8.
1. Nel caso di assunzione con il contratto di cui all'articolo 3 da parte
di un'impresa fornitrice di lavoratore titolare dell'indennità di
mobilità, qualora la retribuzione percepita dal lavoratore per la
prestazione di lavoro temporaneo presso l'impresa utilizzatrice sia
inferiore all'importo dell'indennità di mobilità, ovvero per i periodi in
cui è corrisposta l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 4,
comma 3, al medesimo lavoratore è corrisposta la differenza tra quanto,
rispettivamente, percepito a titolo di retribuzione ovvero di indennità di
disponibilità e l'indennità di mobilità. Tale differenza è attribuibile
fino alla cessazione del periodo di fruibilità dell'indennità di mobilità.
Il lavoratore assunto dall'impresa fornitrice mantiene il diritto
all'iscrizione nelle liste di mobilità.
2. All'impresa fornitrice che assume lavoratori titolari dell'indennità di
mobilità con il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo
indeterminato, il contributo di cui all'articolo 8, comma 4, della legge
23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, è
determinato complessivamente con riferimento all'ammontare delle mensilità
di indennità di mobilità non fruite dal lavoratore anche ai sensi del
comma 1 ed è concesso allo scadere del periodo di fruibilità di detta
indennità da parte del lavoratore medesimo.
3. Le agenzie regionali per l'impiego di cui all'articolo 24 della legge
28 febbraio 1987, n. 56, possono stipulare, con i soggetti di cui
all'articolo 2, convenzioni che prevedano lo svolgimento da parte di
questi ultimi di attività mirate a promuovere il reinserimento lavorativo
dei titolari dell'indennità di mobilità mediante l'effettuazione di
prestazioni di lavoro temporaneo nel rispetto delle condizioni previste
dai commi 1, lettera b), e 2 dell'articolo 9 della citata legge n. 223 del
1991, e successive modificazioni e integrazioni. La convenzione può
prevedere lo svolgimento di attività formative che possono essere
finanziate a carico del Fondo di cui all'articolo 5, comma 2.
4. Nei confronti dei lavoratori che rifiutino l'assunzione da parte
dell'impresa fornitrice convenzionata ai sensi del comma 3,
Art. 9.
1. Gli oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali, previsti dalle
vigenti disposizioni legislative, sono a carico delle imprese fornitrici
che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49 della legge 9 marzo
1989, n. 88, sono inquadrate nel settore terziario. Sull'indennità di
disponibilità di cui all'articolo 4, comma 3, i contributi sono versati
per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in
materia di minimale contributivo.
2. Gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie
professionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono a carico
dell'impresa fornitrice. I premi ed i contributi sono determinati in
relazione al tipo ed al rischio delle lavorazioni svolte.
3. Al fine di garantire la copertura assicurativa per i lavoratori
impegnati in iniziative formative di cui all'articolo 5, comma 2, nonchè
per i periodi intercorrenti fra i contratti per prestazioni di lavoro
temporaneo stipulati a tempo determinato, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
viene stabilita, nei limiti delle risorse derivanti dal contributo di cui
all'articolo 5, comma 1, la possibilità di concorso agli oneri
contributivi a carico del lavoratore previsti dagli articoli 6 e 7 del
decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564. Con il medesimo decreto
viene stabilita la misura di retribuzione convenzionale in riferimento
alla quale i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, possono
versare la differenza contributiva per i periodi in cui abbiano percepito
una retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale ovvero abbiano
usufruito della indennità di disponibilità di cui all'articolo 4, comma 3,
e fino a concorrenza della medesima misura.
Art. 10.
1. Nei confronti dell'impresa utilizzatrice che ricorra alla fornitura di
prestatori di lavoro dipendente da parte di soggetti diversi da quelli di
cui all'articolo 2, ovvero che violi le disposizioni di cui all'articolo
1, commi 2, 3, 4 e 5, nonchè nei confronti dei soggetti che forniscono
prestatori di lavoro dipendente senza essere iscritti all'albo di cui
all'articolo 2, comma 1, continua a trovare applicazione la legge 23
ottobre 1960, n. 1369.
2. Il lavoratore che presti la sua attività a favore dell'impresa
utilizzatrice si considera assunto da quest'ultima con contratto di lavoro
a tempo indeterminato, nel caso di mancanza di forma scritta del contratto
di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi dell'articolo 1,
comma
3. Se la prestazione di lavoro temporaneo continua dopo la scadenza del
termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il lavoratore ha
diritto ad una maggiorazione pari al 20 per cento della retribuzione
giornaliera per ogni giorno di continuazione del rapporto e fino al decimo
giorno successivo. La predetta maggiorazione è a carico dell'impresa
fornitrice se la prosecuzione del lavoro sia stata con essa concordata. Se
la prestazione continua oltre il predetto termine, il lavoratore si
considera assunto a tempo indeterminato dall'impresa utilizzatrice dalla
scadenza del termine stesso.
4. Chi esiga o comunque percepisca compensi da parte del lavoratore per
avviarlo a prestazioni di lavoro temporaneo è punito con la pena
alternativa dell'arresto non superiore ad un anno e dell'ammenda da lire
5. La vigilanza sull'applicazione degli obblighi prescritti dalle norme
richiamate nel presente articolo è affidata al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, che la esercita attraverso i propri organi
periferici.
Art. 11.
1. Quando il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo
riguardi prestatori con qualifica dirigenziale non trova applicazione la
disposizione di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Le disposizioni della presente legge che si riferiscono all'impresa
utilizzatrice sono applicabili anche a soggetti non imprenditori. Nei
confronti delle pubbliche amministrazioni non trovano comunque
applicazione le previsioni relative alla trasformazione del rapporto a
tempo indeterminato nei casi previsti dalla presente legge.
3. Le autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 1, possono essere
rilasciate anche a società, direttamente o indirettamente controllate
dallo Stato, aventi finalità di incentivazione e promozione
dell'occupazione.
4. Qualora, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, non sia intervenuta, ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
lettera a), la determinazione da parte dei contratti collettivi nazionali
dei casi in cui può essere concluso il contratto di fornitura di lavoro
temporaneo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale convoca le
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
maggiormente rappresentative, al fine di promuovere l'accordo. In caso di
mancata stipulazione dell'accordo entro trenta giorni successivi alla
convocazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale individua
in via sperimentale, con proprio decreto, i predetti casi.
5. Qualora, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, non sia intervenuto un contratto collettivo per i
lavoratori dipendenti dalle imprese di fornitura di lavoro temporaneo,
stipulato dalle associazioni rappresentative delle predette imprese e
dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale convoca le parti al fine di
promuovere un accordo tra le stesse.
6. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Governo procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, degli effetti delle disposizioni dettate dai precedenti
articoli in materia di prestazioni di lavoro temporaneo e ne riferisce al
Parlamento entro sei mesi.
Art. 12.
1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230, è
sostituito dal seguente:
Art. 13.
2. Allo scopo di favorire il ricorso a forme di orario ridotto, anche
attraverso processi concordati di riduzione dell'orario di lavoro, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono
stabilite misure di riduzione o rimodulazione delle aliquote contributive
in funzione dell'entità della riduzione e rimodulazione dell'orario di
lavoro determinate contrattualmente. Tali misure verranno attuate secondo
criteri e modalità stabiliti nel medesimo decreto, con particolare
riferimento alla rimodulazione delle aliquote contributive per fasce di
orario, rispettivamente, fino a ventiquattro, oltre ventiquattro e fino a
trentadue, oltre trentadue e fino a trentasei, oltre trentasei e fino a
quaranta ore settimanali. Le medesime aliquote si applicano quando
l'orario medio settimanale sia compreso nelle fasce suddette, anche con
riferimento ai casi di lavoro a tempo parziale verticale. In sede di prima
applicazione, per i primi due anni successivi alla data di entrata in
vigore della presente legge, gli interventi sono destinati
prioritariamente ai casi in cui il contratto di cui al primo periodo
preveda assunzioni a tempo indeterminato di nuovo personale ad incremento
dell'organico o la trasformazione di contratti di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale nell'ambito di processi di gestione di esuberi di
personale.
3. I benefìci concessi ai sensi del comma 2 sono cumulabili con quelli
previsti dall'articolo 7 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per i
quali si provvede ad incrementare le risorse preordinate allo scopo. Al
comma 1 del citato articolo 7 le parole: "fino al 31 dicembre 1995" sono
soppresse.
4. Con il decreto di cui al comma 2 è stabilita la maggiore misura della
riduzione delle aliquote contributive prevista al comma 2, nei seguenti
contratti a tempo parziale:
5. Decorsi due anni dall'emanazione del decreto di cui al comma 2 il
Governo procede ad una valutazione, con le organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, degli effetti degli interventi di cui al presente articolo sui
comportamenti delle imprese fruitrici, sui livelli occupazionali e sulla
diffusione dei contratti di lavoro a tempo parziale, anche al fine di
rideterminare l'impegno finanziario di cui al presente articolo, e ne
riferisce al Parlamento.
6. Le misure previste nel presente articolo possono essere attuate nei
limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, come incrementato ai sensi dell'articolo 29-quater del
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, nella misura di lire 868 miliardi per
l'anno 1997, di lire 494 miliardi per l'anno 1998 e di lire 739 miliardi
annui a decorrere dall'anno 1999, nonchè ai sensi dell'articolo 25 della
presente legge. Per il primo anno successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge, tale limite non potrà superare 400 miliardi
di lire. Per i successivi anni il limite è determinato con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo,
ripartendone la destinazione tra gli incentivi alla riduzione e
rimodulazione degli orari di lavoro e gli incentivi per i contratti a
tempo parziale.
7. I contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvederanno ad
estendere al settore agricolo le disposizioni in materia di lavoro a tempo
parziale.
Art. 14.
1. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, una quota, da determinarsi annualmente, delle
somme disponibili, di competenza della medesima amministrazione e a valere
sulle risorse finanziarie di cui ai provvedimenti: legge 17 febbraio 1982,
n. 46, e successive modificazioni; legge 1o marzo 1986, n. 64, e
successive modificazioni; legge 5 agosto 1988, n. 346; decreto-legge 22
ottobre 1992, n. 415, e relativa legge di conversione 19 dicembre 1992, n.
488; decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, e relativa legge di
conversione 22 novembre 1994, n. 644; decreto-legge 31 gennaio 1995, n.
26, e relativa legge di conversione 29 marzo 1995, n. 95; decreto-legge 8
febbraio 1995, n. 32, e relativa legge di conversione 7 aprile 1995, n.
104; decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, e relativa legge di conversione
8 agosto 1996, n. 421; decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, e relativa
legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 641; può essere assegnata
prioritariamente, per l'erogazione, a piccole e medie imprese, alle
imprese artigiane e ai soggetti di cui agli articoli 17 e 27 della legge 5
ottobre 1991, n. 317, di contributi finalizzati all'avviamento di titolari
di diploma universitario, di laureati e di dottori di ricerca ad attività
di ricerca, con la stipula di contratti a termine di lavoro subordinato,
anche a tempo parziale, nell'ambito di progetti di ricerca di durata
predeterminata.
4. Con i decreti di cui al comma
5. I decreti di cui ai commi 1 e 4 determinano le procedure di
presentazione e di selezione delle richieste di contributo e di
integrazione, gli importi massimi del contributo e dell'integrazione per
ogni soggetto beneficiario, anche in relazione alle aree territoriali
interessate nel rispetto delle finalità stabilite dal decreto-legge 22
ottobre 1992, n. 415, e relativa legge di conversione 19 dicembre 1992, n.
488, e alla possibilità di cofinanziamento comunitario, la
differenziazione del contributo e dell'integrazione in relazione al
livello di qualificazione del personale da assumere, l'eventuale ulteriore
disciplina del distacco temporaneo, nonchè apposite modalità di
monitoraggio e di verifica.
Art. 15.
1. All'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono apportate le
seguenti modificazioni:
2.
Art. 16.
1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto
di apprendistato, i giovani di età non inferiore a sedici anni e non
superiore a ventiquattro, ovvero a ventisei anni nelle aree di cui agli
obiettivi n. 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20
luglio 1993, e successive modificazioni. Sono fatti salvi i divieti e le
limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e
degli adolescenti. L'apprendistato non può avere una durata superiore a
quella stabilita per categorie professionali dai contratti collettivi
nazionali di lavoro e comunque non inferiore a diciotto mesi e superiore a
quattro anni. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i limiti di
età di cui al presente comma sono elevati di due anni; i soggetti
portatori di handicap impiegati nell'apprendistato sono computati nelle
quote di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni.
2. Ai contratti di apprendistato conclusi a decorrere da un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le relative agevolazioni
contributive trovano applicazione alla condizione che gli apprendisti
partecipino alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai
contratti collettivi nazionali di lavoro. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, su proposta del comitato istituito con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 novembre 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11 dicembre 1996, sentite
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, le associazioni di categoria dei datori di lavoro e le regioni,
sono definiti, entro trenta giorni dalla decisione del comitato, i
contenuti formativi delle predette iniziative di formazione che, nel primo
anno, dovranno riguardare anche la disciplina del rapporto di lavoro,
l'organizzazione del lavoro e le misure di prevenzione per la tutela della
salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, nonchè l'impegno formativo
per l'apprendista, normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue,
prevedendo un impegno ridotto per i soggetti in possesso di titolo di
studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei
rispetto all'attività da svolgere. Il predetto decreto definisce altresì i
termini e le modalità per la certificazione dell'attività formativa
svolta.
4. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore in materia di
apprendistato previste per il settore dell'artigianato dalla vigente
disciplina normativa e contrattuale.
5. Il Governo emana entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
norme regolamentari ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in materia
di speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi quali
l'apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, allo scopo di
pervenire ad una disciplina organica della materia secondo criteri di
valorizzazione dei contenuti formativi, con efficiente utilizzo delle
risorse finanziarie vigenti, di ottimizzazione ai fini della creazione di
occasioni di impiego delle specifiche tipologie contrattuali, nonchè di
semplificazione, razionalizzazione e delegificazione, con abrogazione, ove
occorra, delle norme vigenti. Dovrà altresì essere definito, nell'ambito
delle suddette norme regolamentari, un sistema organico di controlli sulla
effettività dell'addestramento e sul reale rapporto tra attività
lavorativa e attività formativa, con la previsione di specifiche sanzioni
amministrative per l'ipotesi in cui le condizioni previste dalla legge non
siano state assicurate.
6. Sono abrogati gli articoli 6, primo comma, e 7 della legge 19 gennaio
1955, n. 25, e successive modificazioni. Il secondo comma del predetto
articolo 6 continua ad operare fino alla modificazione dei limiti di età
per l'adempimento degli obblighi scolastici.
Art. 17.
1. Allo scopo di assicurare ai lavoratori adeguate opportunità di
formazione ed elevazione professionale anche attraverso l'integrazione del
sistema di formazione professionale con il sistema scolastico e con il
mondo del lavoro e un più razionale utilizzo delle risorse vigenti, anche
comunitarie, destinate alla formazione professionale e al fine di
realizzare la semplificazione normativa e di pervenire ad una disciplina
organica della materia, anche con riferimento ai profili formativi di
speciali rapporti di lavoro quali l'apprendistato e il contratto di
formazione e lavoro, il presente articolo definisce i seguenti princìpi e
criteri generali, nel rispetto dei quali sono adottate norme di natura
regolamentare costituenti la prima fase di un più generale, ampio processo
di riforma della disciplina in materia:
4. Il fondo di cui al comma 3 è alimentato da un contributo a carico dei
soggetti privati attuatori degli interventi finanziati, nonchè, per l'anno
1997, da un contributo di lire 30 miliardi che graverà sulle disponibilità
derivanti dal terzo del gettito della maggiorazione contributiva prevista
dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che affluisce, ai
sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al
Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al
Fondo sociale europeo previsto dal medesimo articolo 25 della citata legge
n. 845 del 1978.
5. Il fondo di cui al comma 3 utilizzerà le risorse di cui al comma 4 per
rimborsare gli organismi comunitari e nazionali, erogatori dei
finanziamenti, nelle ipotesi di responsabilità sussidiaria dello Stato
membro, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2082/93 del
Consiglio del 20 luglio 1993, accertate anche precedentemente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, stabilisce con proprio decreto le norme di
amministrazione e di gestione del fondo di cui al comma 3. Con il medesimo
decreto è individuata l'aliquota del contributo a carico dei soggetti
privati di cui al comma 4, da calcolare sull'importo del finanziamento
concesso, che può essere rideterminata con successivo decreto per
assicurare l'equilibrio finanziario del predetto fondo. Il contributo non
grava sull'importo dell'aiuto finanziario al quale hanno diritto i
beneficiari.
Art 18.
1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di
agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo
del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di
soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge
31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione,
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate,
entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
disposizioni nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri generali:
Art. 19.
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano esercitano nelle materie di cui agli articoli 16, 17 e 18 le
competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle
relative norme di attuazione.
Art. 20.
1. Per la prosecuzione dei lavori socialmente utili presso il Ministero
per i beni culturali e ambientali è autorizzata la spesa per il 1997 di
lire 26 miliardi.
2. Le disposizioni vigenti in materia di lavori socialmente utili trovano
applicazione anche per i progetti di ricerca predisposti e realizzati
dagli enti pubblici del comparto, volti ad utilizzare ricercatori e
tecnici di ricerca che beneficiano o hanno beneficiato di trattamenti di
integrazione salariale o di mobilità. Nel caso di lavoratori i quali,
all'atto dell'impiego in lavori socialmente utili nel campo della ricerca,
non fruiscono di alcun trattamento previdenziale, può essere prevista una
durata del progetto fino ad un massimo di ventiquattro mesi. L'onere
relativo all'erogazione del sussidio di cui all'articolo 14, comma 4, del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1994, n. 451, come sostituito dall'articolo 1, comma 3,
del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è posto a carico del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, nei limiti delle risorse a tale fine preordinate.
3. All'articolo 1, comma 21, primo periodo, del decreto-legge 1o ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, dopo le parole: "dalla legge 29 marzo 1995, n. 95," sono inserite
le seguenti: "anche con capitale sociale non inferiore a 500 milioni di
lire".
4. Per la costituzione di società miste di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 marzo 1995, n. 95, e per la realizzazione delle attività da
affidare alle società medesime, è autorizzata per l'anno 1997 la spesa di
lire 45 miliardi in favore del Ministero per i beni culturali e
ambientali, di cui una quota di lire 1,5 miliardi destinata alla
partecipazione al capitale sociale. Al relativo onere si fa fronte con le
risorse derivanti dai mutui di cui all'articolo 9 del decreto-legge 23
febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo
1995, n. 85.
Art. 21.
1. Al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo
il primo periodo è inserito il seguente: "Le risorse del Fondo per
l'occupazione di cui al periodo precedente, assegnate al capitolo 1176
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale per l'attivazione dei progetti di lavori socialmente utili, non
impegnate nell'esercizio finanziario di competenza potranno esserlo in
quello successivo".
2. Dopo il comma 12 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 510 del
1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996 è
inserito il seguente:
3. Al comma 13 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 510 del 1996,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996 è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "I predetti nominativi vengono altresì
comunicati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale alla
Commissione regionale per l'impiego".
4. Al comma 24 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo
il primo periodo è inserito il seguente: "I predetti nominativi vengono
altresì comunicati dalle imprese alla Commissione regionale per
l'impiego".
Art. 22.
1. Per provvedere alla revisione della disciplina sui lavori socialmente
utili prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1o ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, il Governo, sentita
2. Nel decreto legislativo di cui al comma 1 viene altresì prevista la
costituzione, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, di
una idonea struttura organizzativa finalizzata al coordinamento in materia
di lavori socialmente utili.
3. Lo schema di decreto legislativo dovrà essere trasmesso alle competenti
Commissioni parlamentari al fine della espressione del parere entro trenta
giorni dalla data di assegnazione.
Art. 23.
1. All'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le
seguenti modificazioni:
Art. 24.
1. Per i crediti dei soci delle cooperative di lavoro trovano applicazione
le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297,
e agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80;
restano salvi e conservano la loro efficacia ai fini delle relative
prestazioni i contributi versati antecedentemente alla data di entrata in
vigore della presente legge. I contributi rimborsati saranno restituiti
dagli organismi cooperativi all'ente previdenziale senza aggravio di oneri
accessori entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 2, la perdita
dello stato di socio su iniziativa della cooperativa, ivi compreso il caso
di scioglimento della cooperativa stessa, ovvero del singolo socio, è
equiparata, rispettivamente, al licenziamento o alle dimissioni del socio
medesimo.
4. Le disposizioni in materia di indennità di mobilità nonchè di
trattamento speciale di disoccupazione edile ai sensi dell'articolo 3 del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1994, n. 451, si intendono estese ai soci lavoratori delle
cooperative di lavoro svolgenti le attività comprese nei settori
produttivi rientranti nel campo di applicazione della disciplina relativa
all'indennità di mobilità stessa soggette agli obblighi della correlativa
contribuzione. L'espletamento della relativa procedura di mobilità, estesa
dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, deve
essere preceduto dall'approvazione, da parte dell'assemblea, del programma
di mobilità. Conservano la loro efficacia ai fini delle relative
prestazioni i contributi versati antecedentemente alla data di entrata in
vigore della presente legge.
5. È confermata l'esclusione dall'assicurazione di cui al comma 2 dei soci
delle cooperative rientranti nella disciplina di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, nonchè dei soci di
categorie di cooperative espressamente escluse dalla predetta
assicurazione.
6. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione fino
all'emanazione della disciplina sulla definizione degli ammortizzatori
sociali per i soci lavoratori di società cooperative.
Art. 25.
1. Per la realizzazione delle politiche per il lavoro ed in particolare
per gli interventi a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, e del Fondo di cui all'articolo 1-ter del
medesimo decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 236 del 1993, nonchè per gli interventi previsti
dall'articolo 9-septies del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il
Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui quindicennali con
2. La società per l'imprenditorialità giovanile s.p.a., costituita ai
sensi del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, può istituire fondi di
garanzia a favore dei beneficiari degli interventi da essa effettuati, per
l'attuazione dei quali è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per
l'anno 1997. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse
derivanti dai mutui di cui all'articolo 9 del decreto-legge 23 febbraio
1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.
85. La predetta società, per le medesime finalità, è ammessa a costituire
società in ambito regionale aventi identica ragione sociale, conservando
la maggioranza assoluta del capitale sociale per un periodo minimo di due
anni.
Art. 26.
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo per la definizione di un piano straordinario di lavori di
pubblica utilità e di borse di lavoro, da attuare entro il 31 dicembre
1997 nei territori delle regioni Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania,
Basilicata, Puglia, Abruzzo e Molise, nonchè nelle province nelle quali il
tasso medio annuo di disoccupazione, secondo la definizione allargata
ISTAT, rilevato per il 1996, è superiore alla media nazionale risultante
dalla medesima rilevazione, con l'osservanza dei seguenti princìpi e
criteri direttivi: a) destinazione del piano a favore di giovani, di età
compresa tra i 21 e i 32 anni, in cerca di prima occupazione, iscritti da
più di trenta mesi nelle liste di collocamento, ferme restando le
condizioni previste dalla normativa vigente per le ipotesi di rifiuto
ingiustificato di offerte di lavoro;
2. Per quanto riguarda i lavori di pubblica utilità, il decreto
legislativo di cui al comma 1 dovrà altresì osservare i seguenti princìpi
e criteri direttivi: a) attuazione dei nuovi progetti, temporalmente
determinati, nei settori dei servizi alla persona, della salvaguardia e
della cura dell'ambiente e del territorio, del recupero e della
riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali, mediante le
modalità stabilite nell'articolo 1 del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
ivi compresa la possibilità di ricorso ad interventi sostitutivi in caso
di inerzia nell'attivazione dei progetti ovvero di mancata esecuzione
degli stessi; ambiti e tipologia dei progetti saranno definiti con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita
3. Per quanto riguarda le borse di lavoro, il decreto legislativo di cui
al comma 1 dovrà altresì osservare i seguenti princìpi e criteri
direttivi:
4. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 le competenti
Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro quindici giorni
dalla data di trasmissione.
5. Il terzo periodo del comma 20 dell'articolo 1 del decreto-legge 1o
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, non trova applicazione relativamente agli
interventi attuati nei territori di cui al comma 1.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono
stabiliti modalità e criteri per il rimborso, nei limiti delle risorse
preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui al comma 7, degli
oneri sostenuti a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
dai datori di lavoro che abbiano attivato tirocini di orientamento o
formativi ai sensi di disposizioni di legge vigenti.
7. Per l'attuazione dei commi da
Art. 27.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione: 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
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