Le Agenzie per
il lavoro sono soggetti in possesso di
autorizzazione dello
Stato che svolgono attività di:
È
inoltre previsto un processo di
accreditamento da parte
delle Regioni che consente alla Agenzie di operare a
livello regionale e partecipare alla rete dei Servizi per
l'impiego.
Per essere autorizzate,
le Agenzie devono possedere alcuni requisiti:
Le Agenzie del lavoro
si distinguono a seconda dell'attività che sono
autorizzate a svolgere:
- AGENZIE DI
SOMMINISTRAZIONE si distinguono in:
- agenzie
generaliste abilitate alla
somministrazione di
manodopera a tempo determinato e a tempo indeterminato
- agenzie
specialistiche abilitate a
svolgere somministrazione a
tempo indeterminato esclusivamente per le attività
consentite
Le agenzie di somministrazione
sono automaticamente autorizzate anche all'attività di
intermediazione, ricerca e selezione del personale e
supporto alla ricollocazione professionale. Per ottenere
l'autorizzazione, entrambe le tipologie di agenzie di
somministrazione devono possedere
requisiti specifici.
Devono inoltre versare dei contributi ai fondi per la
formazione e l'integrazione del reddito dei lavoratori
assunti con contratto di
somministrazione.
Possono gestire specifici programmi di formazione,
inserimento o riqualificazione professionale erogati a
favore di
lavoratori svantaggiati
-
AGENZIE
DI INTERMEDIAZIONE: per
ottenere l'autorizzazione allo svolgimento delle
attività, anche le Agenzie di intermediazione devono
possedere alcuni requisiti specifici, tra i quali
avere
un capitale versato di almeno 50 mila euro e operare sul
territorio nazionale in almeno quattro regioni. Iscritte
nell'apposita sezione dell'Albo, sono automaticamente
autorizzate anche a svolgere attività di selezione,
supporto e ricollocazione professionale
-
AGENZIE
DI SELEZIONE: per ottenere
l'autorizzazione allo svolgimento delle attività, anche
le Agenzie di selezione devono possedere alcuni
requisiti specifici come
avere
un capitale versato
non inferiore a 25 mila euro
-
AGENZIE
DI SUPPORTO ALLA RICOLLOCAZIONE DEL PERSONALE:
oltre ai requisiti generali, per
l'autorizzazione all'esercizio delle attività di
ricollocazione del personale, queste Agenzie devono
avere un capitale
versato non inferiore a
25 mila euro e l'indicazione dell'attività di supporto
alla ricollocazione come oggetto sociale, anche se non
esclusivo

Il Decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali
23 dicembre
2003 ha definito i criteri e le
procedure per l'autorizzazione delle Agenzie per il
lavoro. È seguito il decreto del 5 maggio 2004 che ha
stabilito i requisiti minimi per la valutazione
dell'idoneità dei locali e dell'adeguatezza delle
competenze professionali. Le Agenzie che intendono essere
autorizzate devono farne richiesta alla Direzione Generale
del Mercato del Lavoro utilizzando l'apposita modulistica.
La circolare 24
giugno 2004, n. 25 ha fornito chiarimenti in materia.
Seguiranno altri
decreti tra cui uno relativo alle modalità di trattamento
dei dati personali.

Consiste nel
mettere a disposizione di soggetti terzi (utilizzatori) la
prestazione di lavoro subordinato di lavoratori
direttamente assunti dal somministratore. Il lavoratore è
quindi a tutti gli effetti dipendente dell'Agenzia di
somministrazione, ma lavora presso un altro soggetto da
cui riceve le direttive per lo svolgimento della propria
attività
ATTIVITÀ DI
INTERMEDIAZIONE
Consiste nella mediazione
tra domanda e offerta di lavoro, rivolta anche a persone
disabili e lavoratori svantaggiati. Tale attività viene
realizzata mediante: raccolta dei curricula dei potenziali
lavoratori, preselezione e costituzione di una banca dati,
promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta
di lavoro, effettuazione su richiesta del committente di
tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni
avvenute a seguito della attività di intermediazione,
orientamento professionale, progettazione ed erogazione di
attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo
ATTIVITÀ DI RICERCA
E SELEZIONE DEL PERSONALE
Consiste nel ricercare e
individuare il lavoratore più idoneo a soddisfare le
esigenze di un'impresa. Presuppone l'esercizio di varie
attività quali l'analisi delle esigenze dell'impresa, la
realizzazione di un programma di ricerca delle candidature
più idonee, la valutazione dei profili individuati,
l'eventuale formazione dei candidati per l'inserimento nel
contesto lavorativo e l'assistenza nella prima fase
dell'inserimento
ATTIVITÀ DI
SUPPORTO ALLA COLLOCAZIONE PROFESSIONALE
Consiste nel ricollocare
nel mercato un lavoratore o di un gruppo di lavoratori, su
specifico incarico del committente, anche in base ad
accordi sindacali. La ricollocazione è realizzata grazie
ad attività di preparazione e di formazione specifica
della persona o del gruppo, di accompagnamento e
affiancamento nello svolgimento della nuova attività
AUTORIZZAZIONE
Provvedimento mediante il
quale lo Stato abilita le Agenzie per il lavoro allo
svolgimento delle attività di somministrazione,
intermediazione, ricerca e selezione e supporto alla
collocazione professionale. È rilasciata dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali in via provvisoria,
contestualmente all'iscrizione all'Albo. Trascorsi due
anni e verificata la correttezza nello svolgimento
dell'attività, l'autorizzazione viene rilasciata, su
richiesta dell'interessato, a tempo indeterminato
ACCREDITAMENTO
Provvedimento adottato
dalle Regioni, sentito il parere delle associazioni dei
datori di lavoro e dei lavoratori, con il quale
determinati operatori pubblici e privati vengono
riconosciuti idonei a fornire servizi per il mercato del
lavoro regionale
ALBO INFORMATICO
È il registro
elettronico in cui sono iscritte le Agenzie per il
lavoro. La Direzione generale del mercato del lavoro
(Ministero del lavoro e delle politiche sociali) è
incaricata di provvedere alla sua tenuta, di acquisire
le domande di iscrizione e la documentazione necessaria
e di rilasciare, su richiesta, il certificato di
iscrizione. L'Albo informatico è visionabile
on line.
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